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Le conseguenze del tardivo pagamento delle rate del premio assicurativo

Maggio 9, 2022

Assicurazione: cosa succede se pago in ritardo?

La Cassazione ha confermato (con sentenza n. 4357/2022) il principio, peraltro già espresso con ordinanza n. 38216/2021, secondo cui il sinistro verificatosi dopo lo spirare del termine previsto dall’art. 1901, II comma, c.c. non è indennizzabile, anche a fronte dell’accettazione tacita del pagamento tardivo del premio da parte dell’Assicuratore

In via generale, il legislatore ha regolato la materia prevedendo due distinte discipline: la prima relativa al mancato pagamento del premio o della prima rata (art. 1901, I comma, c.c.), la seconda relativa all’ipotesi in cui l’assicurato non proceda a versare le rate successive alla prima (art. 1901, II comma, c.c.).

Più in dettaglio, l’art. 1901, I comma, c.c. prevede che “se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto”.   

Detta disposizione trova applicazionein tutti i casi in cui si è di fronte ad un nuovo contratto assicurativo ove discendono, ex novo, gli effetti vincolanti del negozio giuridico, quali l’assunzione del rischio da parte dell’Assicuratore e corrispettivamente l’obbligazione di pagamento del premio in capo all’assicurato. Pertanto, finché non viene corrisposto il premio, l’efficacia del contratto rimane sospesa.    

La disciplina delle rate di premio successive alla prima rientra nella fattispecie di cui al II comma dell’art. 1901 c.c., in forza del quale “se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.

In quest’ultimo caso, il mancato pagamento del premio non determina immediatamente la sospensione del contratto assicurativo, bensì gli effetti giuridici vengono sono sospesi una volta decorso il periodo di tolleranza di quindici giorni.

Ne consegue che l’Assicuratore è tenuto ad indennizzare il danno solamente qualora il sinistro sia avvenuto durante il periodo di tolleranza, indipendentemente dall’effettivo pagamento della rata di premio.

La Cassazione ha affrontato il caso in cui l’Assicuratore accetti tacitamente il pagamento tardivo della rata di premio da parte dell’assicurato e le conseguenze relative ad un sinistro avvenuto dopo il periodo di tolleranza di quindici giorni.

E’ stato stabilito che il pagamento tardivo della rata di premio successiva alla prima in relazione ad un sinistro avvenuto dopo il periodo di tolleranza, determini la sospensione del contratto assicurativo, salvo non si dimostri la volontà dell’Assicuratore di rinunciare in modo chiaro ed inequivoco all’effetto sospensivo.

E’ necessario infatti che il comportamento dell’Assicuratore sia teso a dimostrare in maniera incontrovertibile la propria volontà negoziale ad ammettere l’indennizzo e, correlativamente, a rinunciare all’effetto sospensivo. (Cass. civ. n. 5944/2014, Cass. civ. n. 9554/2002, Cass. civ. n. 2383/1990 e Ordinanza n. 21571/2012).

Ai fini dell’applicabilità dell’art. 1901 c.c. è utile precisare cosa debba intendersi per sinistro a seconda che il contratto assicurativo per responsabilità civile sia regolato secondo il modello loss occurrence o claims made.

Infatti, nel primo caso per sinistro si intende l’evento dannoso, nel secondo la definizione di sinistro corrisponde alla richiesta danni formulata dal danneggiato verso dell’assicurato.

In tal senso, in presenza di un contratto regolato sul modello claims made, la Corte d’Appello di Catanzaro, sez. II, n. 1400/2021 ha confermato che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 1901 c.c., il momento che rileva per la verifica della eventuale sospensione della garanzia assicurativa corrisponde alla data di ricevimento da parte dell’assicurato della richiesta danni.