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COVID-19: Infortunio o Malattia? La Recente Pronuncia del Tribunale di Torino

Aprile 13, 2023

Covid-19: Infortunio o malattia? Riflessioni in seguito alla pronuncia del Tribunale di Torino

Con sentenza del 19 gennaio 2022 il Tribunale di Torino ha accolto la domanda degli eredi di un uomo deceduto a causa di contagio da SARS-COV-2, tesa ad ottenere la condanna della Compagnia di Assicurazioni convenuta all’erogazione delle somme assicurate dalla polizza per il caso morte conseguita ad infortunio, stipulata dal de cuius.

Il Tribunale, partendo dall’interpretazione della clausola contenuta nelle condizioni generali della polizza infortuni secondo cui va ritenuto infortunio un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni che abbiano per conseguenza la morte, ha innanzitutto rilevato che:

– l’infezione da SARS-COV-2 è un atto non volontario, dunque determinato da causa fortuita. Nel caso di specie il soggetto infettato si era trovato in siffatta condizione “senza sapere in modo alcuno di cosa si trattasse e senza neppure avere la più pallida idea di possibili comportamenti idonei a prevenire l’infezione”;

– l’alterazione dello stato normale di intere parti dell’organismo (in particolare dell’apparato respiratorio) determinato dall’infezione, tale da causare addirittura la morte, consente di ritenere che la stessa sia determinata da causa violenta;

 – il virus è un organismo estraneo al corpo umano, e ciò soddisfa il presupposto della causa esterna.

Fatte queste premesse, il Tribunale ha proseguito con l’analizzare le condizioni generali di polizza, rilevando in particolare che, in assenza di una specifica esclusione contrattuale dell’indennizzo per il caso di infezioni virali e batteriche, l’infezione da SARS-COV-2 soddisfa la definizione di infortunio contenuta nel contratto.

Ad ulteriore fondamento di questa interpretazione il Tribunale ha richiamato il principio contenuto nell’art. 1370 del codice civile, per il quale “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti d’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”.

Il Giudice di merito ha incentrato la sua analisi sul fattore “causale” della malattia, a prescindere da ogni riferimento alla tipologia e/o ai tempi di manifestazione clinica delle sue conseguenze (cioè la lesione corporale oggettiva). Il Giudicante ha così rilevato che l’infezione da SARS COV 2, trattandosi di malattia conseguente ad infortunio determinato da una causa virulenta, cioè violenta esterna e fortuita, rientrasse appieno nelle disposizioni normative previste dal contratto di Assicurazione stipulato dal de cuius.

L’interpretazione così fornita mantiene quindi ben distinti il concetto assicurativo di “causa“ (cioè il presupposto dell’evento lesivo) da quello di “effetto“ (cioè la conseguenza della lesione), la cui confusione può portare a dimenticare che la verifica di indennizzabilità dell’infortunio inerisce il fattore “causale“, indipendentemente da quali siano la tipologia ed i tempi di manifestazione clinica delle conseguenze (cioè la lesione corporale oggettiva).

Condividendo pienamente l’iter argomentativo di cui alla consulenza tecnica d’ufficio eseguita durante il procedimento, il Tribunale ha aggiunto che un momento infettante, per quanto fondato su evidenze scientifiche, rappresenta un preciso evento violento fortuito ed esterno.

Accogliendo la domanda attorea, il Tribunale ha quindi condannato la Compagnia al pagamento della somma in favore degli eredi come previsto per il caso di infortunio mortale, oltre alla refusione delle spese di lite e delle spese per la consulenza tecnica d’ufficio.

D’altra parte, l’inserimento nelle polizze infortuni private di clausole volte a delimitare l’oggetto dell’indennizzo – chiarendo quali sono i casi specifici di esclusione di copertura, quali, ad esempio, infortuni derivanti da a) Malattia di coronavirus (COVID-19); b) Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2); c) qualsiasi mutazione o variazione di SARS-CoV-2 – consente di evitare problematiche interpretative, determinando la scopertura per le conseguenze di questa tipologia di infezioni virali e/o batteriche.