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Responsabilità medica e consenso informato 

Dicembre 17, 2023

La mancanza del consenso informato non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno alla salute. Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1936 del 23.1.2023 

La sentenza del 23 gennaio 2023, n. 1936, emessa dalla Corte di Cassazione in materia di responsabilità medica, ha confermato un importante principio in tema di consenso informato e conseguente responsabilità medica. 

La pronuncia in esame pone l’attenzione sulla rilevanza del momento dell’informazione del paziente, a cui fa seguito la sottoscrizione del consenso  informato, specificando che, per poter accertare la sussistenza di una condotta colposa e un danno alla salute in tal senso risarcibile, non sarà sufficiente verificare l’esaustività o meno dell’informazione rilasciata dal sanitario, ma si dovrà accertare in concreto se, in presenza di una diversa informazione, il paziente avrebbe optato per una scelta differente. 

Nel caso di specie, il paziente si sottoponeva ad un intervento di rimozione di un aneurisma all’aorta addominale che causava una successiva occlusione intestinale con la necessità di esecuzione di un secondo intervento, con asportazione parziale dell’intestino ed evidenti successivi postumi invalidanti.  

Il paziente agiva dunque in giudizio contro la struttura sanitaria per ottenere il risarcimento del danno subito. 

Il Tribunale di primo grado accoglieva le domande del paziente, liquidando in suo favore un importo pari ad Euro 700.000, fondando tale decisione sull’incompletezza del consenso informato: il medico non aveva compiutamente informato il paziente della possibilità di scegliere tra le due tecniche operatorie “OPEN” e “EVAR”.  Le complicanze, seppur rare ed imprevedibili, si sarebbero potute evitare se non fosse stata utilizzata una tecnica chirurgica ritenuta oramai superata. 

Entrambe le parti proponevano appello avanti la Corte d’Appello di Milano che, con sentenza n. 1792 del 23.04.2019, confermava la statuizione di primo grado, affermando che l’intervento era stato eseguito con diligenza ma era comunque ravvisabile la condotta colposa del medico per non aver reso edotto il paziente circa l’esistenza di altra tecnica operatoria più moderna. 

Con tale motivazione, la Corte d’Appello, ha ritenuto che l’unica condotta colposa ascrivibile al medico fosse l’omessa informazione del paziente sulle alternative terapeutiche.  

Il medico impugnava la sentenza di secondo grado avanti la Corte di Cassazione che cassava tale decisione rinviandola alla Corte d’Appello di provenienza.  

La Corte di cassazione rilevava che:  

  1. La Corte d’Appello si era limitata ad affermare che la tecnica alternativa (EVAR), avrebbe evitato l’evento tralasciando l’accertamento del nesso causale di condizionamento del paziente tra l’omessa informazione ed il danno 
  1. La Corte avrebbe dovuto accertare, in base al criterio della preponderanza dell’evidenza, quale decisione avrebbe assunto il paziente qualora fornito di esaustive informazioni 
  1. La responsabilità del medico per la lesione subita, pertanto, potrà dirsi impegnata solo qualora sia possibile accertare che una esaustiva informazione del paziente avesse potuto indurre quest’ultimo a pretendere che l’intervento avvenisse con diversa tecnica “EVAR” 

La Corte di Cassazione con la suddetta pronuncia ha quindi consolidato il principio secondo cui l’incompletezza, inadeguatezza o l’assenza del consenso informato, non comportano automaticamente il riconoscimento della responsabilità per il “danno alla salute”.  

Piuttosto, l’inadeguatezza del consenso informato potrebbe configurare due distinte voci di danno: la lesione del diritto all’autodeterminazione e, se provato il nesso causale, la lesione del diritto alla salute con conseguenti ripercussioni sulla determinazione del risarcimento dovuto.