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Professionisti Junior e Geometri: limitazioni alle attivitá consentite in ambito edilizio ed urbanistiche

Aprile 5, 2022

L’intervento chiarificatore della Corte di Cassazione ed i risvolti sotto il profilo assicurativo

Tutte le polizze di Responsabilità Civile Professionale subordinano l’operatività della garanzia assicurativa allo svolgimento di attività che il professionista è abilitato e legittimato a svolgere in base alle norme vigenti.

La verifica della riconducibilità del danno lamentato da terzi ad una delle attività specifiche della categoria professionale dell’assicurato diventa dunque imprescindibile ai fini della gestione del sinistro.

Tale verifica, tuttavia, può comportare alcune criticità nel campo urbanistico-edilizio in quanto il legislatore ha dettato negli anni norme tecniche complesse. A tal proposito, segnaliamo in particolare, la delimitazione dell’attività del geometra iscritto all’albo:

– è prassi consolidata in ambito edilizio l’affidamento a tale professionista della progettazione e direzione lavori di edifici civili, posto che la Legge 64/1974 ed il DPR 380/01 ammettono la possibilità che un geometra, al pari di un ingegnere ed un architetto, possa depositare denuncia dei lavori debitamente firmata qualora vi siano calcoli strutturali complessi come quelli del calcestruzzo armato (Cass. Civ. n. 21185/2004, n. 19229/2009, n. 6402/2011, Ordinanza n. 2038/2019 e da ultimo Ordinanza Cass. Civ. Sez. II n. 100/2021).

– i geometri restano però esclusi dalla progettazione in generale di edifici, a nulla valendo la circostanza che il professionista si faccia affiancare, nello svolgimento dell’attività, da un ingegnere iscritto all’albo.

Con l’ordinanza n. 100 dell’8 Gennaio 2021, in particolare, la Seconda Sezione della Cassazione è tornata sul punto per stabilire che la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti è illegittima, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità.

Tale orientamento è stato recentemente confermato anche dalla Corte di Appello di Milano (sez. II, 27/04/2021, n.1384) la quale ha stabilito che “il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo (ed il relativo incarico è nullo), non rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità”.

Sotto il profilo assicurativo si ritiene di conseguenza che al possibile accertamento della illegittimità dell’attività svolta dal geometra consegua necessariamente l’impossibilità per l’Assicuratore di prestare la garanzia assicurativa per i danni cagionati a terzi e derivanti da tale attività.

Ragionando per analogia riteniamo che tale argomento logico-giuridico possa trovare applicazione tutte le volte in cui il professionista assicurato svolga una attività non rientrante tra quelle tipiche della professione, ad esempio, considerando le attività poste in essere dal cd Architetto Junior”, o Ingegnere Junior figure professionali introdotte e regolamentate dal DPR 328/2001.

Si tratta di professionisti che si differenziano dalle figure “classiche” per le competenze, tipo di laurea conseguita, ma soprattutto a seguito dell’esame di stato svolto e per la sezione dell’Albo in cui vengono iscritti. Il loro ruolo è di supporto e collaborazione in tutte le fasi del processo edilizio, a partire dal progetto fino al collaudo finale, che rimangono però di competenza esclusiva di architetti e ingegneri, lavorando infatti su dei piani e dei progetti curati da altri abilitati, potendo assumere in via diretta la responsabilità di progettista e la qualifica di direttore dei lavori solo per le “costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate”, ovvero quell’insieme di regole comunemente applicate nella prassi in casi analoghi a quello trattato dal professionista de quo.

Anche le figure junior sono state oggetto di intervento da parte dei Tribunali, anche amministrativi, al fine di delimitarne il relativo campo di attività, soprattutto con riguardo alle opere pubbliche. Si segnalano a tal proposito la sentenza del TAR Campania (14 Aprile 2015 n. 797) e la Sentenza del Consiglio di Stato (n. 776/2016) che negano la possibilità per i professionisti junior di partecipare ad affidamento di opere pubbliche in proprio e, in alcuni casi, anche in concorso e collaborazione con i professionisti “senior”.

Concludendo il tema trattato, è importante quindi sottolineare come le richieste di risarcimento relative ad attività svolte dal professionista in contrasto con i dettami di legge NON siano coperte dalla polizza di RC Professionale.