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Il pagamento del premio

Aprile 5, 2018
pagamento

Ai sensi dell’art. 1882 c.c. “Nozione del contratto di assicurazione” l’Assicuratore si impegna a rivalere l’Assicurato del danno a quest’ultimo prodotto da un sinistro a fronte del pagamento di un premio. Il pagamento del premio, che a seconda degli accordi intercorsi tra le parti può avvenire a rate o in un’unica soluzione, costituisce l’obbligazione principale posta in capo all’Assicurato. Dall’esatto adempimento di tale obbligazione discende invero l’efficacia del contratto assicurativo, in quanto l’art. 1901 c.c. “Mancato pagamento del premio” espressamente statuisce che “se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto”.

È inoltre previsto che “se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.

Nelle polizze di RC Professionale è talvolta inserita una clausola che estende, ad esempio a 30 o a 60 giorni, il termine cd. “di tolleranza” entro cui l’Assicurato può versare l’importo concordato senza perdere il diritto ad essere tenuto indenne dalla compagnia assicurativa. L’intervento di una pretesa risarcitoria nei confronti dell’Assicurato nel periodo intercorrente tra la scadenza del periodo di tolleranza e l’effettivo pagamento del premio legittima a tutti gli effetti  l’Assicuratore a negare la copertura.

Ciò premesso, è di primaria importanza che l’Assicurato o l’intermediario assicurativo si accertino che il premio sia stato correttamente pagato all’atto di stipula del contratto o entro il termine previsto dal medesimo.

A tal proposito, l’intermediario deve tenere a mente il disposto dell’art. 47 del Regolamento ISVAP 5/2006, come modificato dal Provvedimento n. 58/2017, che elenca le modalità in cui il pagamento del premio da parte dell’Assicurato può ritenersi valido. È ad esempio consentito il ricorso ad assegni bancari e di altro tipo, così come sono possibili il bonifico bancario ed altri sistemi di pagamento elettronico. Agli intermediari nel ramo danni è fatto invece divieto di ricevere denaro contante laddove il premio superi i 750 € annui per ciascun contratto.

Il premio pagato in buona fede all’intermediario libera l’Assicurato da qualsiasi responsabilità inerente l’effettivo versamento dell’importo all’Assicuratore.