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RC Professionale: patto di gestione della lite e rimborso spese giudiziali ex art. 1917, 3 comma c.c.

Luglio 1, 2020

Il cd. patto di gestione della lite è l’accordo accessorio, previsto da apposita clausola contrattuale nelle polizze per la responsabilità civile, con il quale si conviene che l’eventuale controversia – sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale – possa essere gestita dall’assicuratore in nome dell’assicurato, tanto in sede civile che in sede penale, fino a quando ne abbia interesse, conferendogli il potere di nominare legali o tecnici e di avvalersi di tutti i diritti e azioni spettanti all’assicurato stesso.

L’art. 1917 comma 3 c.c., invece,  prevede che le spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Si tratta di una disposizione che, per espressa previsione dell’art. 1932 c.c., non può essere derogata se non in senso più favorevole all’assicurato con l’effetto che la disciplina peggiorativa eventualmente prevista dal contratto verrebbe sostituita di diritto da quella legale.

Con ordinanza n. 4202 del 19 febbraio 2020 la Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare l’assenza di contrasto tra il patto di gestione della lite e la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 1917.
L’ordinanza in esame s’innesta nel contenzioso originato dalla richiesta risarcitoria per responsabilità professionale avanzata da parte attrice nei confronti della convenuta, medico dipendente del SSN, e alla richiesta di quest’ultima di essere manlevata da parte della sua compagnia assicuratrice sia per la sorte che per le spese processuali sostenute.

Il giudice di prime cure accogliendo le domande attoree condannava la compagnia a tenere indenne l’assicurata per quanto la stessa era tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento danni. Rigettava, invece, la richiesta di rimborso delle spese legali di parte convenuta nei confronti della Compagnia.

In seconda istanza l’assicurata insisteva nella richiesta di riconoscimento delle spese di lite, rivolgendosi al Giudice di Appello.  A sostegno del suo motivo di gravame  affermava che il patto di gestione della lite fosse in contrasto con il terzo comma dell’art. 1917 c.c. ai sensi del quale sono a carico dell’assicuratore le spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione promossa dal danneggiato. Il giudice di appello, confermando la decisione assunta dal tribunale di primo grado, affermava l’insussistenza di alcuna incompatibilità tra la previsione contenuta nel contratto assicurativo e l’art. 1917 comma 3: nessun contrasto è rilevabile in quanto la specifica pattuizione contenuta nelle CGA, secondo la quale “La società non riconosce spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati” costituisce previsione negoziale pienamente valida ed efficace, non in contrasto con il principio di cui all’articolo 1917. La danneggiata, infine, si rivolgeva alla Suprema Corte di Cassazione adducendo nuovamente il contrasto del patto di gestione con la previsione normativa dell’Art. 1917 comma 3 c.c., e richiedendo la conseguente declaratoria di nullità del patto gestorio ai sensi dell’art. 1932 comma 2 c.c.

La Suprema Corte, dichiarando l’improcedibilità del ricorso ha avuto modo di confermare che non esiste alcun contrasto tra la previsione stabilita nelle CGA e il comma 3 dell’art. 1917 in quanto l’obiettivo dalle due fattispecie è il medesimo. Secondo la Corte, infatti, il patto di gestione della lite, così come la disposizione codicistica, persegue lo scopo di tenere indenne l’assicurato dalle spese di resistenza in giudizio.

Inoltre, in riferimento al diniego di copertura delle spese legali, gli Ermellini hanno chiarito che “detta valutazione non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto [di gestione della lite], il diniego di rimborso da parte dell’assicuratore diviene giustificato ove l’assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale”. Su tali premesse, ritiene la Suprema Corte, è giustificato il rifiuto della compagnia rispetto alla richiesta di rimborso laddove l’assicurata stessa decida di non avvalersi del patto di gestione della lite che si sostanzia  nella difesa tecnica contrattualmente offerta dall’assicuratore.

Alla luce di quanto stabilito dall’ordinanza della Corte di Cassazione, quindi, l’assicuratore può non rimborsare le spese sostenute dall’assicurato qualora quest’ultimo decida di farsi assistere da un proprio legale di fiducia non preventivamente approvato e non si avvalga dei legali indicati dalla Compagnia.
In tale contesto è opportuno ribadire la centralità del ruolo del broker/agente cui si raccomanda di adoperarsi per favorire il tempestivo intervento del competente Ufficio preposto alla gestione del sinistro affinchè siano concordate modalità e condizioni del rimborso. Ciò nel rispetto del principio di correttezza nell’esecuzione del contratto.

Con l’occasione ribadiamo la disponibilità della CHP Legal a fornire la necessaria assistenza a supporto degli stakeholders del gruppo Furness Insurance Services.