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Responsabilità di appaltatore, progettista e direttore dei lavori in caso di danni all’immobile

Ottobre 20, 2020

Il nostro ordinamento giuridico inquadra l’appalto (art. 1655 c.c.) come contratto bilaterale a titolo oneroso con il quale una parte, l’appaltatore, si impegna nei confronti di un’altra parte, appaltante o committente, a compiere un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro. Tuttavia, la realtà commerciale offre uno scenario complesso nel quale vengono coinvolti più soggetti che sono di fatto impegnati a coadiuvare sia l’appaltatore che il committente nell’esecuzione del contratto. Tra queste figure hanno un ruolo preponderante il progettista e il direttore dei lavori.

Tali soggetti, invero, ognuno sotto profili differenti, sono responsabili del loro operato, nell’ambito della corretta esecuzione delle prestazioni loro affidate.

Per quanto attiene alla figura dell’appaltatore, ad essa viene richiesto di rivestire la qualifica di imprenditore in modo da garantire una struttura organizzativa idonea per l’esecuzione di un’opera o la prestazione di un servizio (Cass. Civ., Sez. II, 21 maggio 2010, n. 12519, in Giust. Civ. Mass., 2010, 5, 794).

La natura imprenditoriale dell’attività dell’appaltatore è legata, inoltre, all’assunzione del rischio che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un., 12 maggio 2008, n. 11656, in Giust. Civ. Mass., 2008, 5, 700), rappresenta un elemento essenziale del contratto di appalto. Il rischio individuato nell’art. 1655 c.c. è di tipo economico, sotteso alla gestione del processo produttivo necessario all’esecuzione dell’appalto, e non anche di tipo tecnico o giuridico, connesso all’impossibilità totale o parziale della prestazione. Ne consegue che l’appaltatore sarà eventualmente responsabile per le difformità e i vizi della cosa, ex artt.1667 e 1668 c.c.

Nel caso si tratti di edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, i vizi e le difformità dovranno essere denunziati dal committente a pena di decadenza nel corso di dieci anni dal compimento, ovvero entro un anno dalla scoperta. Tale diritto si prescriverà in un anno dall’avvenuta denunzia.
Le norme in questione disciplinano una responsabilità di natura contrattuale mentre la fattispecie di cui all’art. 1669 c.c. sulla responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, pur presupponendo un rapporto contrattuale, configura, secondo consolidata giurisprudenza, una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, volta a tutelare interessi di carattere generale, come l’incolumità e la sicurezza dei cittadini. (V. ex multis: Cass. Civ., Sez. I, 19 gennaio 2016, n. 815, in Giust. Civ. Mass., 2016).

Molto diversa appare invece la condizione del progettista e del direttore lavori i quali, in relazione all’attività professionale prestata nella realizzazione dell’opera oggetto di appalto, risultano esposti a significative azioni di responsabilità civile.
A differenza dell’appaltatore, che nella maggior parte dei casi gode dello schermo della responsabilità limitata -ed è comunque soggetto a fallimento- il direttore lavori ed il progettista si trovano inevitabilmente e direttamente esposti alle eventuali pretese risarcitorie con tutto il proprio patrimonio personale e rispondono -in solido con l’impresa appaltatrice- per l’intero danno causato a terzi o al committente.
Inoltre, al direttore lavori così come al progettista, sono riconducibili profili di responsabilità nel caso di vizi e difformità dell’immobile, in una gamma quanto mai vasta di situazioni con ciò comportando il loro coinvolgimento immediato nel caso di vertenze, giudiziali e non, connesse a tali fattispecie.
Il direttore dei lavori, nella sua qualità di figura incaricata a vigilare e garantire la regolare realizzazione dell’opera, è tenuto a verificare con le ditte esecutrici, che vengano rispettate le regole dell’arte e la corrispondenza tra il progettato e il realizzato. In particolare, il direttore lavori sarà tenuto a verificare:

  • la progressiva realizzazione dell’opera rispetto al progetto;
  • la correttezza delle modalità dell’esecuzione dell’opera;
  • lo svolgimento dell’attività di vigilanza in cantiere.

Ebbene, appare quanto mai ampio il ventaglio di possibili situazioni cui ricondurre l’eventuale responsabilità civile del direttore lavori.
In questo senso la Giurisprudenza della Suprema Corte con sentenza n. 8700/2016 ha stabilito la configurabilità della responsabilità del direttore lavori anche nel caso di mera omissione nel manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori oppure nel caso in cui non si sia astenuto dal continuare a dirigere i lavori in mancanza di adozione delle necessarie cautele.
Allo stesso modo la responsabilità del progettista appare configurabile in molteplici situazioni anch’esse di ampio raggio nella esecuzione dell’incarico professionale ricevuto:

  • l’inadeguata valutazione dello stato di fatto;
  • la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione;
  • la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

A titolo meramente esemplificativo, la giurisprudenza riconosce univocamente sussistere la responsabilità del progettista nel caso in cui, nel progettare l’opera e nel fornire indicazioni al costruttore, abbia omesso di tenere in debito conto le caratteristiche del suolo sottostante e non abbia adottato le misure idonee, secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, a scongiurare il verificarsi di gravi danni (Cass. civ. 9/11/2017, n. 26552).

In definitiva, appare quanto mai evidente come l’esecuzione dell’incarico di progettista e di direttore dei lavori esponga il professionista coinvolto ad una responsabilità civile praticamente illimitata, contro la quale la stipula di una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale rappresenta un valido strumento di tutela.

Fatta eccezione per la stipula della polizza professionale, che appare senz’altro essere lo strumento di tutela più idoneo, l’adozione di elementari regole di condotta professionale -quali la rendicontazione dell’attività svolta in cantiere, l’adeguata archiviazione della documentazione predisposta, la pronta segnalazione di vizi, difformità e difficoltà riscontrati nell’esecuzione dell’incarico professionale, il rifiuto di sottoscrivere documenti e verbali che accertino la responsabilità per i vizi che, contro il parere del professionista, non sono stati sanati-  funge da valido strumento di limitazione della responsabilità del professionista in caso di vizi e difetti dell’opera.

Ulteriormente, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione del lettore sull’importanza che assume la tempestiva denuncia del sinistro. Questa, infatti se -da un lato- consente all’assicuratore di intervenire senza ritardo nella gestione della criticità, garantisce -dall’altro- che il professionista assicurato benefici in modo pieno della garanzia offerta dalla polizza RC Professionale con gli innegabili vantaggi che ne conseguono. Si pensi, a titolo esemplificativo, agli adempimenti connessi al rimborso dei costi di difesa ovvero alla possibilità che l’assicuratore, attingendo al vasto panel di esperti a propria disposizione, fornisca un professionista competente per la difesa in giudizio dell’assicurato o per la corretta gestione stragiudiziale della vertenza. Non ultima l’efficace attività di assistenza fornita agli assicurati dalla CHP Legal, delegata dagli Assicuratori Lloyd’s per l’attività di gestione dei sinistri.

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