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La legge 8 marzo 2017 n.24 (“Gelli / Bianco”)

Novembre 28, 2017
  • Le nuove disposizioni di legge approvate dal Parlamento nel marzo 2017 influenzeranno profondamente la Responsabilità professionale del personale sanitario.
  • L’obiettivo della legge è tutelarne la condotta nello svolgimento della propria attività,  dando particolare rilievo al concetto di linee guida.
  • Secondo tale concetto, il professionista sanitario non è ritenuto responsabile di eventuali danni causati a terzi nel momento in cui ha rispettato tali linee guida nello svolgimento della propria attività.
  • La nuova legge delinea anche la potenziale responsabilità degli ospedali, chiarendo che la loro responsabilità (contrattuale) sussiste nel caso in cui usufruiscano delle prestazioni di personale sanitario sia libero-professionista, sia operante sotto altra forma di collaborazione.
  • Mentre la responsabilità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private è definita come contrattuale, per il professionista sanitario si richiama espressamente la responsabilità extra-contrattuale (onere della prova a carico del reclamante, prescrizione quinquennale), salvo che lo stesso abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
  • Per tutto il personale sanitario viene sancita l’obbligatorietà di provvedere alla stipula di una adeguata polizza di assicurazione per la colpa grave al fine di garantire da una parte efficacia alle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (pubbliche e private), dall’altra all’azione di surrogazione intrapresa dall’impresa di assicurazione. In ogni caso tali azioni potranno essere esercitate unicamente in caso di dolo o colpa grave.
  • La misura della rivalsa o di surrogazione in caso di riconoscimento della colpa grave del professionista sanitario è limitata a una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento. Tale limite non si applica nei confronti dei professionisti sanitari che svolgono la propria attività al di fuori delle strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private, o che prestano la propria opera all’interno delle stesse in regime libero-professionale, oppure che si avvalgono delle stesse nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente /danneggiato.
  • La garanzia assicurativa dovrà prevedere una operatività temporale per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale l’Assicurato dovrà invece poter acquistare un periodo di ultrattività della copertura di dieci anni.

Le soluzioni di RC Sanitaria di Furness Underwriting sono attualmente in linea con tutti i punti elencati, e se necessario saranno opportunamente aggiornate non appena verrà pubblicato il decreto che determinerà i requisiti minimi delle polizze sopracitate. Il Ministero prevedeva inizialmente di emanare tale decreto 120 giorni dopo l’entrata in vigore della legge (1 aprile 2017), per cui tutti gli operatori sono in attesa.