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La responsabilità del commercialista per il mancato invio telematico delle dichiarazioni

Maggio 15, 2019

La responsabilità del commercialista si articola in una varietà di casistiche piuttosto ampia, corrispondente alla molteplicità e complessità delle attività (lungamente elencate, pur in maniera non esaustiva, dall’art. 1 d.lgs. 139/2005) che possono essere svolte in favore del cliente nell’ambito di questo specifico contratto d’opera intellettuale (disciplinato dagli art. 2229 ss. c.c.).

La predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente costituisce uno degli adempimenti principali dell’attività generalmente denominata “consulenza e assistenza fiscale”. Una delle negligenze professionali più frequenti in tale ambito è rappresentata dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali agli Uffici preposti.

Il Tribunale di Palermo (con sentenza pronunciata in data 02.05.2018 in esito al giudizio R.G. 7572/2014) ha stabilito che tale negligenza può essere invocata anche quando l’incarico di provvedere all’invio telematico della dichiarazione (quindi non solo alla sua compilazione) non sia stato espressamente conferito dal cliente.

Nella vertenza in questione, il professionista citato in giudizio dal cliente per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi nel corso di diverse annualità d’imposta, pur riconoscendo di essersi occupato della contabilità del cliente, aveva tuttavia eccepito di non aver ricevuto espresso incarico di provvedere anche all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi.

Il Giudice, riconducendo la prestazione del commercialista nell’ambito della tipica obbligazione di mezzi, richiama anzitutto il principio secondo cui il professionista deve garantire il compimento dell’attività che costituisce essa stessa oggetto della prestazione con diligenza e perizia, pur nella discrezionalità di scelta degli strumenti e delle modalità di attuazione.

Non mancano tuttavia anche orientamenti giurisprudenziali che, individuando nella presentazione delle dichiarazioni una mera attività materiale, la ritengano invece una vera e propria obbligazione di risultato.

L’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni viene espressamente posto in capo ai soggetti incaricati della predisposizione dall’art. 3-bis del DPR 322/1998. Anche in assenza di una tale specifica previsione normativa, tuttavia, la giurisprudenza corrente afferma che, nell’ambito dell’attività di consulenza richiesta a un dottore commercialista, il dovere di diligenza imponga non solo di dare al cliente tutte le informazioni utili che rientrino nel proprio ambito di competenza, ma anche di informarlo quando le prestazioni richieste ricadano al di fuori di tale ambito, facendo pertanto presenti al cliente i limiti della propria competenza in modo da potergli consentire, per esempio, di rivolgersi ad altro professionista (Cass. n. 13007/2016).

Nel caso di specie, pertanto, anche laddove il professionista convenuto in giudizio avesse ritenuto di aver ricevuto il solo incarico di provvedere alla compilazione delle dichiarazioni, egli avrebbe quanto meno dovuto riconsegnarle tempestivamente al cliente, informandolo altresì della necessità di procedere all’invio nel rispetto dei termini di scadenza previsti dalla legge.

Sempre in tema di obblighi connessi alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, anche l’Agenzia delle Entrate (con Risposta n. 97/2018) ha recentemente richiamato l’obbligo degli intermediari di rilasciare al contribuente entro 30 gg. dal termine previsto per la presentazione in via telematica, sia la dichiarazione trasmessa che la comunicazione di avvenuto ricevimento emessa dall’Agenzia delle Entrate (art. 3, co. 6 del già citato DPR 322/1998).

Accertata la responsabilità, pertanto, la determinazione del quantum risarcibile dovrà avvenire sulla base del danno patito che sia causalmente riconducibile alla condotta colposa del professionista.

Se normalmente tale danno è individuabile nelle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in conseguenza degli inadempimenti tributari del contribuente, non esiste tuttavia un automatismo in tal senso: è difatti utile precisare che il danno non può essere quantificato sulla sola base delle Cartelle notificate dall’Erario se non è provata anche la definitività del recupero, che può non sussistere nell’ipotesi in cui ad esempio lo stesso professionista (o anche uno differente) sia stato incaricato dal contribuente di proporre un’impugnazione ancora pendente (Trib. Milano, sent. n. 8412/2014). Per lo stesso principio, non potrà parlarsi di danno risarcibile nei casi in cui l’Agenzia delle Entrate non abbia quanto meno avviato a carico del contribuente quell’attività di verifica che, in ipotesi, può anche andare incontro a prescrizione.