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Sulla legittimità della clausola Claims Made: la sentenza n. 22437/2018 SS.UU. della Corte di Cassazione

Dicembre 4, 2018

Il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria formulata dal terzo danneggiato non incide sulla funzione assicurativa, in quanto rappresenta una deroga consentita all’art. 1917 c.c.
Così ha statuito la Suprema Corte che, con sentenza n. 22437 del 24 settembre 2018, è tornata a pronunciarsi sulla questione della validità della claims made nei contratti assicurativi della responsabilità civile.

In particolare, le Sezioni Unite hanno ribadito la validità della clausola affermando che il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, che – com’è noto –  è volto a indennizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’Assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è da intendersi come deroga consentita al primo comma dell’art. 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’Assicuratore.

La Corte pone a fondamento di tale conclusione, oltre alla lettera dell’art. 1932 c.c. che non include l’art. 1917, comma 1, c.c. tra le norme inderogabili, il fatto che il modello claims made abbia trovato, di recente, espresso riconoscimento legislativo anche nel nostro ordinamento (V. L.  8 marzo 2017 n.24 Gelli-Bianco).

Gli Ermellini, inoltre, facendo seguito al già consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU. n. 9140 del 06/05/2016), hanno ribadito la natura non vessatoria della Claims Made ai sensi dell’art. 1341 c.c., in quanto, la stessa, non risulta limitativa della responsabilità dell’Assicuratore, ma è vista in termini di delimitazione dell’oggetto del contratto.

Infine, rispetto al singolo contratto di assicurazione, per le Sezioni Unite, non si impone e va superato un giudizio improntato alla logica propria della meritevolezza ex art. 1322 c.c., il quale risulta ancorato al presupposto di un’atipicità contrattuale che non si confà più al modello tipizzato del contratto assicurativo basato sulle claims made

Il superamento del giudizio di meritevolezza, tuttavia – precisa la Suprema Corte –  non incide sul controllo del regolamento contrattuale basato su tali clausole, giacché l’ordinamento appresta altri rimedi che devono sostanziarsi in un’indagine a più ampio spettro, che investa la vicenda contrattuale nella sua concretezza e globalità. 

In conclusione, la Suprema Corte ha, pertanto, sancito ancora una volta il riconoscimento del regime di garanzia sotteso alle polizze “on claims made basis, che – completo nella sua struttura da elementi quali la retroattività e la garanzia postuma previste – si caratterizza per la sua natura di strumento assicurativo flessibile in grado di offrire all’Assicurato una tutela ad ampio spettro e priva dei limiti imposti dal regime on loss occurrence.