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Rottamazione-Bis: come ridurre o azzerare i danni derivanti da negligenza del Commercialista

Marzo 6, 2018
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Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 (d.l. 16.10.2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4.12.2017 n. 172) ripropone, estendendone la portata, uno strumento già sperimentato nel corso del 2017 che può  avere effetti positivi su determinate tipologie di sinistri derivanti da responsabilità professionale del Commercialista. La definizione in via agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione può infatti condurre ad una riduzione (o in taluni casi persino all’azzeramento) dei danni causati al terzo in conseguenza della negligenza professionale del consulente fiscale.

La nuova normativa estende la portata dei carichi “rottamabili” rispetto al precedente d.l. 193/2016, ricomprendendovi quelli affidati alla riscossione dal 01.01.2000 al 30.09.2017, anche per coloro i quali non avessero presentato domanda di adesione alla prima definizione agevolata. Questi ultimi saranno pertanto tenuti a presentare entro il 15.05.2018 il modello di adesione disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Entro il 31.03.2018 l’Agenzia dovrà dare notizia al contribuente di eventuali carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 30.09.2017, la cui cartella di pagamento non fosse stata tuttavia notificata entro il 31.12.2017.

Entro il 30.06.2018 l’Agenzia infine invierà ai richiedenti la “Comunicazione delle somme dovute”, da versarsi in unica soluzione entro il 31.07.2018 o in cinque rate così suddivise:
Prima rata – scad. 31.07.2018
Seconda rata – scad. 30.09.2018
Terza rata – scad. 31.10.2018
Quarta rata – scad. 30.11.2018
Quinta rata – scad. 28.02.2019

Il nuovo strumento offre peraltro la possibilità, ai contribuenti esclusi dalla prima rottamazione (ex d.l. 193/2016) per non essere stati in regola con rateazioni già in corso e scadute al 31.12.2016, di accedere nuovamente alla definizione agevolata alle seguenti condizioni:

  • la richiesta di riammissione dovrà essere presentata entro il 15.05.2018;
  • previa comunicazione da parte dell’Agente della riscossione dell’importo delle rate scadute di cui sopra (entro il 30.06.2018), il contribuente sarà tenuto al versamento in unica soluzione entro il 31.07.2018, pena l’esclusione definitiva;
  • entro il 30.09.2018 l’Agente della riscossione comunicherà ai contribuenti riammessi importi e rate della definizione agevolata, in numero ridotto di tre (due tranche del 40% ciascuna da versarsi rispettivamente entro il 31.10.2018 e 30.11.2018, il residuo 20% entro il 28.02.2019).

Un’ulteriore finestra di ammissione riguarderà quei contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2016 ma che non avessero presentato domanda di adesione alla prima rottamazione. Anche in questo caso la domanda dovrà essere presentata entro il 15.05.2018 e la definizione agevolata avverrà in tre rate (secondo le stesse tranche e scadenze fissate per i “riammessi”).

La legge di conversione del decreto ha infine concesso ai contribuenti ammessi alla prima rottamazione ma successivamente non in regola con le rate 2017 una dilazione dei tempi di pagamento, secondo il  calendario seguente:

  • 07.12.2017 termine per il versamento delle rate originariamente fissate per i mesi di luglio, settembre e novembre 2017;
  • dilazione della quarta rata da aprile a luglio 2018;
  • invariato il termine per il versamento dell’ultima rata al settembre 2018.

Come per la prima rottamazione, il contribuente ammesso potrà estinguere il debito versando le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, interessi legali e aggi di riscossione.

Il contribuente sarà invece esentato dal versare sanzioni e interessi di mora, nonché le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali, ovvero gli oneri accessori dovuti sui ritardati o mancati pagamenti di detti contributi.