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Responsabilità di Progettista / Direttore Lavori / Appaltatore

Dicembre 22, 2017

Il Progettista assume una vera e propria obbligazione di risultato. Egli è obbligato, cioè, a far conseguire al proprio committente un risultato certo e a soddisfare, pertanto, il suo interesse con la redazione di un progetto realizzabile, vale a dire suscettibile di esecuzione concreta. Se il Progettista ha concluso un contratto d’opera professionale con il committente e questi abbia subito un danno a causa di un difetto di progettazione, il Progettista incorrerà in responsabilità contrattuale per non aver esattamente adempiuto alla prestazione che si era impegnato a portare a termine.

“Tuttavia quando l’opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il Progettista è responsabile, con l’appaltatore, verso il committente, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l’appaltatore ed il Progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni – costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell’art. 1669 cod. civ., si rendono entrambi responsabili dell’unico illecito extracontrattuale, e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, (Omissis) si rivela ininfluente la natura dell’obbligazione – se di risultato o di mezzi – che il professionista assume verso il cliente committente dell’opera data in appalto” (Cass n. 8016/2012)

Responsabilità del Direttore Lavori

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il Direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam” in concreto. Rientrano pertanto nelle obbligazioni del Direttore dei lavori:

  • l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica;
  • l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera;
  • la segnalazione all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera.

Conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore, di riferirne al committente. In particolare, “l’attività del direttore dei lavori, per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass. n. 10728/2008).

Tuttavia occorre precisare che “il direttore dei lavori esercita in luogo del committente quei medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona. La connotazione precipuamente tecnica di tale obbligazione di sorveglianza lo obbliga a vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, ma non lo rende per ciò solo corresponsabile con l’appaltatore per i difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l’attività, aggiuntiva rispetto a quella costituente l’oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto“ (Cass. n.  18285/2016).

Responsabilità solidale del Progettista, Direttore Lavori e dell’Appaltatore

La giurisprudenza è uniforme (Cass. n. 18521/2016) nel ribadire come, in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente – per la sussistenza della solidarietà – che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

Tali considerazioni possono essere estese in modo analogo anche alla figura del Progettista. Sussiste pertanto un vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il Progettista e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti hanno concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente.

Infine, vale la pena sottolineare che la responsabilità dei professionisti è di tipo personale, a differenza dell’impresa edile che può agire sfruttando la protezione offerta dalla struttura di società di capitali. Per tale ragione, al fine di fornire un adeguato strumento di tutela al cliente in ipotesi di danni causati da una condotta “non conforme” del professionista, il legislatore ha introdotto l’obbligo per quest’ultimo di sottoscrive apposita polizza assicurativa per i danni derivanti dall’esercizio della propria attività professionale, il cui massimale deve essere proporzionale all’attività esercitata dal professionista stesso. Detto obbligo, previsto dal D.L. n. 138/2011, successivamente convertito con Legge n. 148/2011, è divenuto effettivo a far data dal 15 agosto 2014 e riguarda tutti i professionisti iscritti ad un Albo professionale che sono tenuti, oltre alla sottoscrizione di detta assicurazione, anche a darne pronta informazione al cliente all’atto del conferimento dell’incarico, pena l’illecito disciplinare da parte del proprio ordine di appartenenza.