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Emissione di atti tributari e responsabilità professionale del Commercialista

Marzo 1, 2022

Come valutare l’opponibilità di eventuali contestazioni agli atti tributari

I contribuenti che delegano a professionisti la compilazione dei propri atti dichiarativi possono poi rivalersi nei confronti di questi qualora gli Enti impositori emettano atti tributari sul presupposto di asseriti errori negli atti dichiarativi. 

Le perdite da ciò derivanti, nella maggior parte dei casi, consistono nella somma inflitta a titolo di sanzione.

In tali circostanze, una tempestiva denuncia completa di motivate informazioni circa la possibilità di ricorrere, o meno, avverso gli atti tributari, permette agli Assicuratori del professionista di valutare più rapidamente l’effettiva sussistenza di responsabilità dell’assicurato ed, in tale eventualità, l’entità della perdita indennizzabile.

In particolare, è opportuno ricordare, soprattutto nell’eventualità in cui la vicenda risulti controversa, che il contribuente potrebbe anche optare per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta ed impugnare l’atto tributario solo in relazione alle maggiori imposte.

Al fine di rispettare le tempistiche per l’impugnazione degli atti tributari, è utile ricordare che:

  • il ricorso deve essere notificato all’Ente impositore entro 60 giorni dall’avvenuta notifica dell’atto tributario
  • per i giudizi di primo grado la commissione competente è quella nella cui circoscrizione ha sede l’Ente che ha emesso l’atto
  • per le controversie di valore inferiore ad €50.000, prima di procedere con il deposito del ricorso, è necessario l’esperimento di un tentativo di mediazione
  • trascorsi 90 giorni, senza che sia stata conclusa la mediazione, o dalla data di ricezione della notifica del ricorso per controversie di valore superiore a €50.000, inizia a decorrere il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio avanti le commissioni tributarie
  • la presentazione di una domanda in Autotutela non sospende i termini per l’impugnazione

Va comunque evidenziato che in questi casi è onere anche del contribuente quello di contribuire al massimo contenimento del danno.

A tal proposito risulta fondamentale instaurare tempestivamente un dialogo tra il cliente sanzionato ed il professionista assicurato, che coinvolga anche e soprattutto l’Assicuratore di quest’ultimo, per valutare congiuntamente la percorribilità di una opposizione agli atti tributari.

Al contrario, eventuali opposizioni avanzate di propria iniziativa da parte del contribuente, laddove rigettate, potrebbero determinare la mancata copertura delle maggiori sanzioni irrogate rispetto alla misura ridotta inizialmente richiesta dall’ente impositore.