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Inadempimento dell’obbligo di avviso in caso di sinistro

Febbraio 3, 2022

La consapevolezza dell’obbligo e la volontà di non osservarlo da parte dell’assicurato possono comportare la decadenza del diritto all’indennizzo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21533 del 23.2.2021, ha nuovamente ribadito che la copertura assicurativa e il conseguente diritto all’indennità vengono meno nell’ipotesi in cui l’assicurato ometta o ritardi dolosamente di dare avviso del sinistro all’Assicuratore nel termine prescritto dall’articolo 1913 c.c.  

Tale pronuncia trae origine dall’azione civile per responsabilità professionale intentata nei confronti di un notaio.

Con la costituzione in giudizio, il notaio chiamava in manleva la propria compagnia di assicurazione. Quest’ultima, però, eccepiva la tardiva denuncia e la conseguente inoperatività della polizza.

L’Assicuratore fondava la propria eccezione sul fatto di essere venuto a conoscenza del sinistro solamente con la chiamata in causa da parte del notaio. Quest’ultimo, infatti, non aveva provveduto a notificare alla Compagnia né la diffida né la citazione a giudizio ricevute in precedenza.

Il Giudice di primo grado rigettava la domanda nei confronti del professionista. Contrariamente, il Giudice dell’Appello – ritenendo il notaio responsabile – condannava la Compagnia a manlevare il proprio assicurato.

La Compagnia impugnava la sentenza davanti la Corte di Cassazione assumendo che l’assicurato avesse dolosamente inadempiuto all’obbligo di avviso in caso di sinistro ai sensi degli articoli 1913 e 1915 c.c.

L’articolo 1913 c.c. sancisce che “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza”.

La ratio della disposizione trova fondamento nell’esigenza di mettere l’Assicuratore nella condizione di svolgere una tempestiva istruttoria al fine di verificare la copertura assicurativa e cause ed entità del danno prima che possano perdersi le eventuali prove.

Tenuto fermo quanto sopra, occorre prestare attenzione alle conseguenze previste dall’articolo 1915 c.c. in caso di mancata osservanza di quanto disposto dall’articolo 1913 c.c.

L’articolo 1915 c.c. stabilisce che “L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.”

L’inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro non comporta quindi automaticamente la perdita della garanzia assicurativa. Per questo è necessaria una valutazione dell’elemento soggettivo relativo all’inadempimento da parte dell’assicurato.

Proprio con riferimento all’omissione dolosa, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21533 del 23.2.2021 ha ricordato che vige il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’Assicuratore deve dare prova che l’assicurato era a conoscenza dell’obbligo sancito dall’articolo 1913 c.c. e che consapevolmente non lo abbia ottemperato. Pertanto, non è richiesto all’Assicuratore di dimostrare lo specifico e fraudolento intento dell’assicurato di creare un danno alla Compagnia. (Cass. n. 28625/2019, Cass. n. 14759/2007 e Cass. n. 5435/2005).

Nel caso in esame, il Giudice di merito disattendeva tale principio e, pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto con rinvio il ricorso presentato dall’Assicuratore, affinché un’altra sezione della Corte di Appello possa applicare il principio sopra enunciato.

Sul punto, si segnala un precedente di merito con il quale è stata negata l’operatività della polizza per violazione dolosa dell’obbligo di avviso del sinistro ex artt. 1913-1915 c.c.

Tale consapevolezza e volontà dell’assicurato di non voler osservare l’obbligo di avviso è stata desunta dal notevole lasso di tempo (undici mesi) intercorrente tra la prima richiesta danni ricevuta dall’assicurato e l’avviso fatto all’assicuratore (Tribunale di Treviso 14/07/2016 n. 339).

In conclusione, con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce che il dolo richiamato all’articolo 1915 c.c. debba essere letto come mera consapevolezza e volontà da parte dell’assicurato di non osservare l’obbligo di avviso, senza che sia necessario dimostrare la volontà dell’assicurato di arrecare un danno all’assicuratore.