Risarcimento e riconoscimento inoperativitá polizza
Gennaio 11, 2022L’azione di ripetizione dell’indebito deve essere esercitata dall’Assicuratore nei confronti dell’assicurato in caso di non copertura della polizza rilevata in appello
Spetta in capo all’Assicuratore il diritto ad esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti dell’assicurato nell’ipotesi in cui – a seguito della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva – abbia risarcito il terzo danneggiato ma, solamente, in secondo grado sia stata accertata la non operatività della polizza stessa.
La corretta individuazione del soggetto passivo nei cui confronti l’Assicuratore ha il diritto di esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito nell’ipotesi sopra evidenziata è stata oggetto dell’ordinanza n. 3999 del 18.2.2020.
Nel caso di specie, difatti, il Giudice di primo grado aveva riconosciuto l’assicurato quale responsabile del fatto contestato nell’atto di citazione e, per tale ragione, quest’ultimo era stato condannato a risarcire il danneggiato.
Di fronte ad una sentenza di condanna immediatamente esecutiva, l’Assicuratore – stante l’accertamento dell’operatività della polizza – aveva provveduto a rifondere il danno direttamente al danneggiato.
Il Giudice di secondo grado – pur confermando la piena responsabilità dell’assicurato – aveva evidenziato la carenza di copertura della polizza stessa.
Venuto meno, pertanto, il diritto di manleva dell’Assicuratore nei confronti dell’assicurato, la Corte di appello aveva condannato il danneggiato a restituire all’Assicuratore quanto ricevuto a seguito della sentenza di primo grado.
Restando confermata la responsabilità dell’assicurato da parte del Giudice di secondo grado, il danneggiato aveva proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione contestando il fatto che fosse tenuto a restituire all’Assicuratore quanto percepito in virtù della sentenza di primo grado.
La Corte di Cassazione è stata, pertanto, chiamata ad individuare, nel caso in questione, il soggetto passivo nei cui confronti l’Assicuratore deve esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito ex art 2033 c.c..
Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che tale azione deve essere promossa dall’Assicuratore nei confronti dell’assicurato per le seguenti ragioni.
In primo luogo, richiamando l’articolo 1917 c. 2 c.c. secondo cui l’Assicuratore “ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede”, la Corte di Cassazione ha più volte sancito il principio secondo cui l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. può essere esperita anche nell’ipotesi in cui il pagamento sia avvenuto spontaneamente da parte della Compagnia.
Inoltre, proprio in forza dell’articolo 1180 c.c., l’Assicuratore assume la veste di terzo adempiente nel caso di esecuzione della condanna risarcitoria in quanto agisce per conto e in sostituzione dell’assicurato stesso.
Ne consegue che, in caso in cui venga meno solo l’obbligo di manleva, non sussistono i presupposti affinché l’Assicuratore possa richiedere l’indebito direttamente al danneggiato.
In conclusione, la Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui l’inoperatività della polizza sancita solamente dal Giudice di secondo grado dopo una condanna immediatamente esecutiva attribuisce il diritto all’Assicuratore di esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti dell’assicurato stesso.