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Assicurazione contro gli infortuni mortali: in caso di incidente mortale è possibile il cumulo tra l’indennizzo assicurativo ed il risarcimento del danno?

Ottobre 1, 2021

Esponendo un chiaro percorso logico-giuridico la Cassazione Civile, con la sentenza n. 9380 dell’8 aprile 2021, ha ribadito un principio già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla classificazione delle polizze contro gli infortuni mortali quali assicurazioni sulla vita, e non assicurazioni contro i danni.

La distinzione non è di poco conto, in quanto alle assicurazioni sulla vita non è applicabile il principio indennitario che vieta la cumulabilità dell’indennizzo erogato dall’assicuratore con il risarcimento cui ha diritto il danneggiato per il fatto illecito subito, diversamente da quanto accade per le assicurazioni contro i danni in cui tale divieto trova applicazione.

In buona sostanza, secondo tale principio l’indennizzo erogato dall’assicuratore non può porre l’assicurato in una situazione patrimoniale più vantaggiosa di quella in cui versava precedentemente alla verificazione dell’evento-rischio.

Il caso in commento posto all’attenzione degli ermellini riguarda la tragica morte di un medico avvenuta durante una missione di soccorso in elicottero.

Il medico era assicurato in virtù di una polizza infortuni che includeva anche il caso di morte (a beneficio degli eventuali eredi) stipulata dal vettore aereo a favore del personale trasportato.

In conseguenza dell’evento mortale il figlio ed erede del medico ha ottenuto sia il risarcimento del danno dall’assicurazione della R.C. dell’elicottero che l’indennizzo dall’assicurazione della polizza infortuni per il caso morte stipulata dallo stesso vettore aereo.

Il caso è giunto sino in Cassazione, la quale, al fine di stabilire la cumulabilità tra indennizzo e risarcimento, ha ribadito l’impostazione della precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 5119/2002 per cui è necessario distinguere, nell’ambito della medesima polizza infortuni, l’infortunio produttivo di “menomazione invalidante” della persona che va ricondotto allo schema della polizza assicurativa “contro i danni”, da quello, invece, da cui è derivato “l’evento letale” che va ricondotto alla disciplina tipica delle “polizze vita”.

La Suprema Corte ha ribadito che, in caso di evento letale, il contratto di assicurazione contro gli infortuni rientra nell’assicurazione sulla vita e, di conseguenza, l’indennità si può accumulare con il risarcimento in quanto “si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall’assicurato sopportando l’onere dei premi, e l’indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante”. 

La Suprema Corte ha così chiarito che la compagnia del “ramo vita”, erogando l’indennizzo al beneficiario, non soddisfa alcun credito risarcitorio che quest’ultimo vanti verso il terzo responsabile del danno, perché il vantaggio economico conseguito dal beneficiario dell’assicurazione sulla vita per il caso di infortunio mortale non può essere considerato un’utilità derivante dall’illecito, con conseguente cumulabilità dell’indennizzo con il risarcimento.