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Danno Erariale nella Pubblica Amministrazione: Giudice Civile o Corte dei Conti?

Settembre 7, 2021

L’azione di responsabilità per danno erariale risulta indipendente da quella promossa in sede civile, in quanto la seconda ha una funzione meramente riparatoria ed integralmente compensativa. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione Sez. Unite con sentenza n. 21992/2020.

Nel caso di specie, i parenti di un paziente, deceduto presso una struttura ospedaliera pubblica, avevano citato avanti il Giudice Civile, il medico chirurgo, esecutore dell’intervento, e la struttura ospedaliera, per ottenere il risarcimento dei danni.

Il medico, per quanto qui interessa, chiedeva di accertare la responsabilità diretta ed esclusiva della struttura ospedaliera nei confronti dei danneggiati. A sua volta, la struttura ospedaliera chiedeva, in caso di condanna, di essere manlevata dal medico.

Poiché, nel caso concreto, è stato pacificamente riconosciuto il diritto dei terzi ad essere risarciti, il quesito di fondo posto all’esame della Cassazione è se, in caso di condanna, la pubblica amministrazione (in questo caso la struttura ospedaliera pubblica) potesse o meno agire in regresso nei confronti del dipendente pubblico (in questo caso il medico) dinanzi al Giudice Civile oppure se tale azione dovesse essere necessariamente promossa dal Procuratore Contabile davanti alla Corte dei Conti.

Su tale punto la Corte di Cassazione ha sancito un importante principio in virtù del quale l’azione esercitata dal Procuratore davanti alla Corte dei Conti nei confronti dei dipendenti pubblici non è sostitutiva dell’azione civile promossa dall’Ente Pubblico in via di regresso, in quanto non si pone una questione di riparto di giurisdizioni tra giudice contabile ed ordinario, essendo le due giurisdizioni autonome e non coincidenti.

Alla luce di quanto sopra, è possibile che il dipendente pubblico, in relazione al medesimo fatto, possa essere soggetto alternativamente sia dell’azione di regresso da parte dell’Ente di appartenenza davanti al Giudice Civile, sia dell’azione amministrativa-contabile davanti alla Corte dei Conti.

Ad ogni modo, è necessario precisare come la predetta decisione della Cassazione si riferisca a fattispecie occorsa prima dell’entrata in vigore della Legge n. 24/2017 (“Legge Gelli”).

A tale riguardo, l’art. 9 della citata Legge dispone piuttosto che, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, sia esclusivamente il pubblico ministero presso la Corte dei Conti a dover esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del sanitario dipendente della struttura sanitaria pubblica.

Ne conseguirebbe che l’azione di rivalsa nei confronti dei sanitari dipendenti di struttura sanitaria pubblica per i fatti commessi ante Legge Gelli possa essere effettuata alternativamente davanti alla Corte dei Conti o al Giudice Civile, mentre per i fatti occorsi in vigenza della Legge Gelli l’azione di rivalsa potrà essere esercitata solamente davanti alla Corte dei Conti.

Il principio sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21992/2020, resterebbe invece valido per i dipendenti pubblici non sanitari o, comunque, nei confronti di tutti quei soggetti non legati da un rapporto di subordinazione con la pubblica amministrazione, ma con la quale abbiano instaurato un rapporto di servizio, per esempio, a titolo professionale.