Responsabilità della struttura sanitaria nei decessi Covid-19: l’importante pronuncia del Tribunale di Torino.
Luglio 13, 2021
Il presente contributo ha ad oggetto la prima pronuncia del Tribunale di Torino in materia di responsabilità sanitaria per paziente deceduto a causa di infezione da Sars-Covid nell’ambito di un procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale, avente ad oggetto la domanda presentata dagli eredi di un paziente di 87 anni, affetto da plurime rilevanti patologie, la cui morte, avvenuta nell’aprile del 2020 presso una struttura sanitaria piemontese, è stata annoverata tra i decessi c.d. “con Covid”, si sarebbe astrattamente prestato ad essere oggetto di accertamento tecnico preventivo, come previsto dall’art. 8 della Legge Gelli-Bianco n. 24/2017 che, come noto, richiama il disposto dell’art. 696 bis c.p.c..
I ricorrenti hanno allegato una pluralità di inadempienze della struttura sanitaria che aveva in cura il paziente, con riferimento alle terapie riabilitative, ai doveri informativi nei confronti dei familiari ed alle necessarie cautele che si sarebbero dovute adottare e che invece non sarebbero state rispettate, quali l’uso di mascherine e l’isolamento.
Il Tribunale, dal momento che il paziente risultava affetto da numerose patologie preesistenti, tutte astrattamente rilevanti sotto il profilo del nesso di causalità, ritenendo che la domanda dei ricorrenti fosse imprecisa e generica, ha dapprima invitato gli eredi ad effettuare ulteriori precisazioni al fine di determinare l’oggetto della domanda e i fatti costituenti le ragioni della stessa, per poi dichiarare il ricorso inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità discende dalla constatazione che nei casi di responsabilità professionale in cui il Covid è prospettato come causa di morte, nei quali sussiste un quadro clinico oggettivamente complesso e peraltro risalente ai primi mesi di sviluppo del contagio, in considerazione dell’assoluta novità e complessità della tematica, si prospetta un più severo onere di allegazione per le parti e la necessità di un maggiore approfondimento degli addebiti rivolti alla struttura sanitaria e alla concreta applicazione o meno dei protocolli in uso presso la struttura stessa.
Infatti, sottolinea il Tribunale “la consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis e art.8 L.24/2017 potrebbe risolvere o, almeno, semplificare la controversia soltanto laddove a precisi inadempimenti di natura medico-sanitaria siano correlati altrettanto specifici addebiti (in fatto e diritto) relativi alla mancata/insufficiente sorveglianza infettivologica, fermo restando che la concreta applicazione dei protocolli di cui la struttura si sia formalmente dotata dovranno essere comunque oggetto di istruttoria nel merito”.
Tutto ciò, precisa il Tribunale, con lo scopo di evitare che la consulenza tecnica, strumento tutt’altro che economico, si trasformi in un inammissibile mezzo esplorativo, inutile sia per la decisione che per il componimento della vertenza.
