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La positività al Covid-19: classificazione, tra infortunio e malattia

Febbraio 18, 2021

L’INAIL, nella situazione eccezionale di pandemia che stiamo vivendo, causata da un diffuso rischio di contagio da infezione da Covid-19 in tutta la popolazione, ha avuto modo di chiarire il riconoscimento della tutela infortunistica nei casi accertati di infezione in occasione di lavoro.

L’infezione da Covid-19, contratta in occasione di lavoro, è qualificata quale infortunio e l’INAIL, intervenendo sul punto con la circolare n. 13/2020 ha fornito istruzioni operative di attuazione dell’art. 42 del d.l.n. 18/2020, a cominciare “dall’introduzione della presunzione semplice di origine professionale del contagio, operante – fino a prova contraria – a favore dei lavoratori assicurati INAIL”.

Ne deriva che ai fini della dimostrazione del nesso eziologico tra l’insorgenza dell’infezione e lo svolgimento dell’attività lavorativa è sufficiente la presunzione semplice e non sussiste dunque alcun particolare onere in capo al lavoratore di fornire la prova che l’infezione sia stata contratta durante l’attività lavorativa.

L’INAIL ha successivamente precisato, in seguito alle preoccupazioni mosse dalle associazioni imprenditoriali, che il riconoscimento dell’origine lavorativa dell’infezione attraverso il meccanismo presuntivo non ha comunque alcuna incidenza rispetto al riconoscimento di una responsabilità datoriale in riferimento all’evento infortunistico, che resta soggetta all’imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in ​​capo al datore di lavoro.

La suddetta definizione dell’infezione da Covid-19 come “infortunio professionale” – e non come “malattia professionale” – ha aperto un vivace dibattito sull’indennizzabilità o meno delle lesioni dovute al Covid-19 nell’ambito dei contratti privati ​​di polizza infortuni.
Si consideri in ogni caso che detta polizza ha per oggetto della tutela l’infortunio, ossia un evento che deve avere precisi requisiti di esteriorità, fortuità e violenza e deve essere ben identificabile nel tempo e nel luogo.

A tal proposito riteniamo di allinearci ai molti autorevoli interventi che si sono espressi sulla negazione del diritto all’indennizzo: basti pensare che un contagio virale in sé considerato non solo non ha i requisiti richiesti dalla polizza ma, nella grande i casi, non sarà nemmeno mai possibile identificare il momento, il luogo e la modalità del contatto col virus.

Si aggiunga che le polizze infortuni private prevedono giá la possibilità di estendere la copertura per invalidità permanente che possa derivare all’assicurato quale conseguenza di malattia. Al di fuori di questo caso l’evento Covid-19 resta qualificabile come malattia non indennizzabile sulla base della garanzia prevista nella polizza infortuni, mentre varrá ai fini dell’intervento dell’INAIL per l’aspetto assicurativo nella categoria infortuni sul lavoro.