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Patto di gestione della lite e pagamento delle spese giudiziali

Dicembre 23, 2020

La Compagnia Assicurativa può negare il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per legali da essa non designati?


Il cd. Patto di Gestione della Lite è l’accordo accessorio, previsto da apposita clausola contrattuale nelle polizze per la responsabilità civile, con il quale si conviene che l’eventuale controversia – sia in fase stragiudiziale che giudiziale – possa essere gestita dall’Assicuratore in nome dell’Assicurato, fino a quando ne abbia interesse, conferendogli il potere di nominare legali o tecnici e di avvalersi di tutti i diritti e azioni spettanti all’assicurato stesso.

L’art. 1917 comma 3 c.c. prevede invece che le spese sostenute dall’Assicurato per resistere all’azione del danneggiato siano a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto del massimale. Si tratta di una disposizione che, per espressa previsione dell’art. 1932 c.c., non può essere derogata se non in senso più favorevole all’Assicurato.

Con ordinanza n. 4202 del 19 febbraio 2020 la Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare l’assenza di contrasto tra il patto di gestione della lite e la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 1917.

Detta ordinanza s’innesta nel contenzioso originato dalla richiesta risarcitoria per responsabilità prefessionale avanzata da parte attrice nei confronti di un medico, ed alla richiesta di quest’ultimo di essere manlevato dalla propria Compagnia Assicurativa.

Il giudice di primo grado, accogliendo le domande attoree, condannava la Compagnia a tenere indenne l’Assicurato per il risarcimento del danno, ma rigettava la richiesta di rimborso delle spese legali.

L’Assicurato provvedeva ad appellare la sentenza, affermando che il patto di gestione della lite fosse in contrasto con il terzo comma dell’art. 1917 c.c. ai sensi del quale sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute dall’Assicurato per resistere all’azione promossa dal danneggiato.

La decisione del Tribunale era comunque confermata in appello e l’Assicurato proponeva quindi ricorso in Cassazione la quale, dichiarando l’improcedibilità del ricorso, ha potuto confermare che non esiste alcun contrasto tra la previsione stabilita nelle CgA ed il comma 3 dell’art. 1917. L’obiettivo dalle due fattispecie è infatti il medesimo: il patto di gestione della lite, così come la disposizione codicistica, persegue lo scopo di tenere indenne l’Assicurato dalle spese di resistenza in giudizio.

In tal senso, il diniego di rimborso delle spese legali da parte dell’Assicuratore diviene giustificato ove l’Assicurato decida di farsi assistere da un proprio legale di fiducia non preventivamente approvato o non si avvalga dei legali indicati dalla Compagnia.
In tale contesto risulta quindi opportuno favorire il tempestivo intervento del competente ufficio preposto alla gestione del sinistro affinché siano concordate modalità e condizioni del rimborso. Ció nel rispetto del principio di correttezza nell’esecuzione del contratto.

Con l’occasione ribadiamo la disponibilità di CHP Legal a fornire la necessaria assistenza a supporto degli stakeholders del gruppo Furness Insurance Services, tramite una rapida valutazione dell’attivazione delle coperture di polizze che consenta quindi la possibile assunzione della difesa diretta per conto dell’Assicurato.