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Strumenti deflattivi del contenzioso tributario: il Ravvedimento Operoso

Febbraio 6, 2020

Nell’ambito di denunce sinistro su polizze RC Professionali notificate da commercialisti che traggano origine da errori, ritardi od omissioni relativamente agli atti dichiarativi, ai fini di una più rapida gestione del sinistro stesso, risulta decisamente utile l’acquisizione di informazioni in merito al possibile utilizzo del Ravvedimento Operoso.

L’utilizzabilità di tale strumento, che è stata molto ampliata negli ultimi anni dal nostro legislatore, consente peraltro di massimizzare il contenimento del danno. Il “Ravvedimento Operoso” è infatti lo strumento attraverso cui è possibile sanare irregolarità fiscali.

Esso consente di poter procedere con il pagamento delle imposte dovute e degli interessi e, soprattutto, offre la possibilità di definire le sanzioni in misura ridotta. La normativa di riferimento (D.lgs. 471/97) contempla diverse fattispecie di ravvedimento:

  1. entro 14 giorni dall’errore: sanzioni pari allo 0,1% della sanzione minima prevista per ogni giorno di ritardo;
  2. entro 30 giorni dall’errore: sanzioni pari ad 1/10 della sanzione minima prevista per la violazione (1,50%);
  3. entro 90 giorni dall’errore: sanzioni pari ad 1/9 della sanzione minima prevista per la violazione (1,67%);
  4. entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (o entro un anno se non è prevista la presentazione di una dichiarazione periodica): sanzioni pari ad 1/8 della sanzione minima prevista per la violazione (3,75%);
  5. entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (o entro un anno se non è prevista la presentazione di una dichiarazione periodica): sanzioni pari ad 1/8 della sanzione minima prevista per la violazione (3,75%);
  6. oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (o entro due anni se non è prevista dichiarazione periodica): sanzioni pari ad 1/6 della sanzione minima prevista per la violazione (5,00%);
  7. a seguito di emissione e di PVC e prima che sia notificato un avviso di accertamento o atto di avviso bonario: sanzioni pari ad 1/5 della sanzione minima prevista per la violazione;
  8. in caso di omessa presentazione della dichiarazione: sanzioni pari ad 1/10 del minimo (10% o 12% a seconda del tipo di dichiarazione), a condizione che questa venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza (altrimenti la dichiarazione si deve ritenere omessa e quindi non ravvedibile).

Attenzione:

  1. la fattispecie al punto g) sopra è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
  2. in caso di ravvedimento non è possibile richiedere una rateizzazione delle somme dovute;
  3. gli interessi vanno calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato;
  4. la dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine è da considerarsi comunque omessa, con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del Ravvedimento Operoso.

Inoltre, anche per le violazioni formali negli atti dichiarativi, è possibile tramite il ravvedimento definire le relative sanzioni in misura ridotta:

  1. per errori rilevabili in sede di controllo automatizzato, corretti dal contribuente, sia entro sia oltre 90 giorni: nessuna sanzione;
  2. per errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato, corretti dal contribuente
    • entro 90 giorni dalla scadenza del termine: sanzione uguale ad €27,78;
    • oltre 90 giorni dalla scadenza del termine: sanzione minima del 90% della maggiore imposta dovuta (o della differenza di credito indebitamente utilizzato).

Risulta pertanto evidente come la comunicazione di precise informazioni in merito al possibile utilizzo del Ravvedimento Operoso da parte dell’Assicurato già in sede di denuncia del sinistro determini una serie di vantaggi non trascurabili nella gestione del sinistro stesso da parte degli Assicuratori, che arrivano a comprendere, oltre alla celere definizione della vertenza, la contestuale possibile riduzione delle somme contestate poste a carico dell’Assicurato e / o degli Assicuratori.