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SPECIALE D&O – Le estensioni di copertura ed i vantaggi del prodotto di Furness Underwriting

Febbraio 6, 2020

La copertura assicurativa RC Patrimoniale Amministratori e Dirigenti (D&O) ha lo scopo di tenere indenne Società (art. 1.21), Amministratori, Dirigenti o chiunque altro rientri nella definizione di Persona Assicurata (art. 1.18), da richieste di risarcimento derivanti da terzi a causa di un atto illecito (art. 1.2) commesso dai suddetti soggetti. In questo articolo approfondiremo le estensioni di copertura di maggior rilevanza ed i vantaggi del nostro prodotto, ovvero:

  • i reclami derivanti dalla gestione fiduciaria di programmi previdenziali o assistenziali;
  • i reclami relativi a rapporti di lavoro volti contro la Società;
  • i costi di difesa in casi di inquinamento;
  • il rischio di fallimento, insolvenza e liquidazione coatta;
  • il periodo di ultrattività opzionale (con e senza RC Amministrativa-Contabile).

I reclami derivanti dalla gestione fiduciaria di programmi previdenziali o assistenziali

In deroga al disposto dell’articolo 24(k), infatti, l’Assicurazione si estende, senza alcun sottolimite, ai reclami fatti contro la Persona Assicurata nella sua qualità di fiduciario o amministratore di fondi pensionistici, piani previdenziali, assicurativi, assistenziali o programmi di “employee benefit”.

I reclami relativi a rapporti di lavoro volti contro la Società

I reclami relativi a rapporti di lavoro sono già automaticamente inclusi in copertura come da definizione di atto illecito. È tuttavia possibile estendere tale copertura anche ai reclami di lavoro volti contro la Società. È bene specificare che, al contrario di molti concorrenti, che solitamente limitano tale estensione con l’inserimento di un sottolimite di €500.000,00, nel nostro caso l’Assicurazione è prestata fino a concorrenza del sottolimite di indennizzo (articolo 1.23) il cui importo é pari al minore tra il massimale ed €2.000.000,00, che rappresenta l’importo massimo complessivo degli indennizzi dovuti dall’Assicuratore in relazione all’insieme di tutti i reclami rientranti in questa estensione e comunicati all’Assicuratore nel corso dell’intero periodo di Assicurazione.

I costi di difesa in casi di inquinamento

I costi di difesa in caso di inquinamento possono essere quelli legati allo scarico, emissione, fuoriuscita, dispersione o smaltimento di sostanze inquinanti, di ogni genere, o all’inosservanza da parte delle Persone Assicurate o della Società di direttive o legittime richieste di provvedere alla verifica, al monitoraggio, alla depurazione, alla rimozione, al contenimento, al trattamento, alla disintossicazione o alla neutralizzazione di sostanze inquinanti.

L’esborso massimo dell’Assicuratore per tali costi di difesa è in questo caso soggetto al sottolimite di indennizzo di €500.000,00, da applicarsi all’insieme di tutti i reclami comunicati all’Assicuratore nel corso dell’intero periodo di Assicurazione (e dell’intero periodo di ultrattivitá se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti all’articolo 16), qualunque sia il numero dei reclami e delle Persone Assicurate coinvolte.

Il rischio di fallimento, insolvenza e liquidazione coatta

Un’altra estensione che ci differenzia da molti concorrenti è la possibilità di estendere l’Assicurazione anche per indennizzi o costi di difesa in relazione a qualunque reclamo derivante, basato o attribuibile anche parzialmente a fallimento, stato di insolvenza, amministrazione controllata, liquidazione coatta, o analoga condizione, della Società quale definita all’articolo 1.21. È bene sottolineare che tale estensione di garanzia è molto importante in quanto consente di tenere indenni gli Assicurati nei casi in cui la Società venga sottoposta a procedure concorsuali. L’essere tutelato per i casi appena menzionati, dove solitamente le richieste di risarcimento recapitate alle Persone Assicurate risultano particolarmente ingenti, costituisce un altro punto di forza del prodotto Furness Underwriting.

Il periodo di ultrattività opzionale (senza RC Amministrativa-Contabile)

L’articolo 1.17 definisce il periodo di ultrattività opzionale come “il periodo di estensione della copertura assicurativa ai reclami (art. 1.19) che siano ricevuti per la prima volta dalla Persona Assicurata soltanto dopo la cessazione del periodo di Assicurazione, per atti illeciti (Art. 1.2) commessi prima di tale cessazione, ma non prima della data di retroattività convenuta e indicata nella Scheda di Copertura” proseguendo poi con “tale estensione è accordata su richiesta del Contraente con modalità e nei termini previsti dalle Condizioni di Polizza, e decorre dalla data di cessazione del periodo di Assicurazione per una durata da convenire”.

Furness Underwriting ha voluto estendere tale periodo da 60 a 72 mesi, aumentando così ulteriormente il proprio vantaggio competitivo.

Come disciplinato dall’articolo 16, tale estensione si applica alle Società, quando esse cessano di svolgere la propria attività per un qualsiasi motivo al di fuori di una procedura concorsuale, oppure quando decidono di non rinnovare la copertura assicurativa a scadenza. La possibilità di attivare un periodo di ultrattività opzionale nei due casi sopracitati è sempre soggetta al pagamento di un premio addizionale da concordare con gli Assicuratori alle seguenti condizioni:

  1. che nessuna denuncia di reclamo sia stata fatta durante il periodo di Assicurazione;
  2. che la richiesta dell’estensione sia fatta per iscritto dal Contraente non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del periodo di Assicurazione, precisando la durata prescelta tra quelle figuranti nella Scheda di Copertura;
  3. che in tale richiesta il Contraente dichiari che non sono in vigore e non sono state stipulate altre Assicurazioni che coprano, in tutto o in parte, gli stessi rischi (articolo 7(B));
  4. che entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del periodo di Assicurazione il Contraente paghi il premio addizionale indicato nella Scheda di Copertura in corrispondenza della durata prescelta.”

Confrontando il Testo di Polizza di Furness Underwriting con quello di altri Assicuratori emerge che il periodo di osservazione (ossia, il nostro periodo di ultrattività opzionale) è infatti opzionabile solo nel caso in cui sia l’Assicuratore a rifiutare di rinnovare o prorogare il contratto, mentre nel nostro caso la scelta può venire sia dall’Assicuratore che dall’Assicurato.

Il caso in cui invece le Persone Assicurate abbiano cessato il mandato, o l’incarico, e non abbiano esteso la copertura alla Responsabilità Amministrativa-Contabile è invece disciplinato dall’articolo 17.A e può dar luogo a tre differenti scenari:

  1. la Società rinnova il contratto con Furness: la Persona Assicurata che ha cessato l’incarico ricadrà nella copertura assicurativa, senza bisogno di alcuna specifica e / o appendice. Questo perché, come si legge nella definizione stessa di Persona Assicurata, ricade in tale definizione di cui all’articolo 1.18: “qualsiasi persona fisica che abbia ricoperto in passato, ricopra attualmente o possa ricoprire in futuro...”;
  2. la Società rinnova il contratto con un altro Assicuratore: sarà onere dell’Assicurato richiedere copertura al successivo Assicuratore per tali Persone Assicurate che hanno cessato l’incarico;
  3. la Società non rinnova il contratto: si attiva l’articolo 17 che ha proprio lo scopo di tutelare le Persone Assicurate che, non essendo più in carica, non possono più manifestare il proprio assenso all’acquisto di una Polizza D&O a copertura del proprio operato.

Come infatti recita l’articolo 17: “…qualora alla scadenza del periodo di Assicurazione questo contratto non venga prorogato o rinnovato e il Contraente non abbia richiesto l’estensione al periodo di ultrattività, l’Assicuratore è tenuto a prestare tale estensione alle suddette Persone Assicurate non più in carica, a condizione che non siano in vigore e non vengano stipulate altre Assicurazioni che coprano, in tutto o in parte, gli stessi rischi.”

Inoltre, “l’estensione disciplinata in questo articolo:

  1. avrà una durata di 72 (settantadue) mesi a far data dalla scadenza del periodo di Assicurazione;
  2. sarà soggetta alle franchigie previste nella Scheda di Copertura, nonché al massimale complessivo (articolo 1.12) in vigore alla data di scadenza del periodo di Assicurazione, così come a ognuno dei sottolimiti di indennizzo applicabili (articolo 1.23), che varranno per l’insieme di tutti i reclami comunicati all’Assicuratore nel corso dell’intera durata dei 72 (settantadue) mesi del periodo di ultrattività;
  3. non sarà operante nelle circostanze previste all’articolo 32 (“Alienazione della società principale o fusione della stessa con altra” n.d.a.).

Anche in questo caso emerge un punto debole dei testi di Polizza di altri Assicuratori: all’articolo “Amministratori Ritirati” infatti si sancisce che il periodo di osservazione per le Persone Assicurate cessate durante il periodo di Polizza è solamente di 12 mesi, contro i 72 offerti da Furness Underwriting. Ricordiamo a questo fine che il periodo di prescrizione stabilito dalla legge può essere fino a 5 anni, a seconda dei casi.

Questa caratteristica ci permette di offrire valore aggiunto rispetto alla concorrenza che solitamente offre 12 mesi invece dei 72 mesi (6 anni) offerti da Furness Underwriting. Inoltre, nei testi della concorrenza tale estensione non si applica in caso di operazione: “quando la Contraente della Polizza si fonde o si incorpora o vende tutte o la maggior parte delle sue attività a terzi” (n.d.a.).

Il periodo di ultrattività opzionale (con RC Amministrativa-Contabile)

Il singolo Amministratore che ha cessato l’incarico ed aveva esteso la propria copertura personale alla Responsabilità Amministrativa-Contabile (acquistata mentre era in carica) e desidera avere un periodo di ultrattività opzionale che comprenda anche l’estensione alla Responsabilità Amministrativa-Contabile, sarà invece coperto per la durata di 3 anni dalla scadenza della Polizza, senza alcun premio addizionale, come disciplinato dall’articolo 17.B.

Questa nuova estensione, accettata dagli Assicuratori e regolarmente inserita nel Testo di Polizza, costituisce indubbiamente uno dei punti di forza del prodotto Furness Underwriting, in quanto soventemente non offerta dalla concorrenza. Il confronto con il Testo di Polizza degli altri Assicuratori infatti viene meno in quanto questi ultimi non prevedono l’inclusione in copertura della garanzia RC Amministrativa e di conseguenza neppure il periodo di ultrattività applicabile a tale estensione.