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L’onere della prova e diritto di regresso: è la clinica a rispondere del danno cagionato al paziente se non prova la responsabilità del medico. Cass. civile n. 24167 del 27/09/2019

Gennaio 14, 2020

Grava sulla struttura sanitaria la quale agisca nei confronti del chirurgo in regresso… l’onere di provare che la causazione del danno sia ascrivibile, in via esclusiva, alla imperizia dell’operatore medico”. Così la Cassazione, sez. VI, con ordinanza n. 24167 del 27 settembre 2019.

La Suprema Corte ha finalmente risolto la problematica relativa alla distribuzione dell’onere probatorio tra il Medico e la Struttura Sanitaria di appartenenza.

La pronuncia trae origine dal giudizio instaurato da una paziente contro la Casa di Cura nella quale era stata operata, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della non corretta esecuzione dell’intervento. La struttura sanitaria chiamava in causa il Medico che aveva materialmente eseguito l’intervento e proponeva azione di regresso.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti a risarcire la paziente dichiarando la loro responsabilità solidale. La casa di cura adiva la Corte di Appello dolendosi che il giudice di prime cure nulla aveva statuito rispetto alla domanda di rivalsa effettuata nei confronti del Medico, pur emergendo, al termine dell’istruttoria, l’imperizia di quest’ultimo.

Il chirurgo veniva quindi condannato a rifondere alla Clinica l’importo pagato alla paziente in esecuzione della sentenza di primo grado.  Il chirurgo, si legge, non era stato in grado di stigmatizzare il profilo di responsabilità ascrivibile alla clinica. Le eredi del chirurgo ricorrevano innanzi alla Suprema Corte chiedendo la cassazione della pronuncia di appello in quanto il giudice del gravame aveva errato, a loro dire, nell’onerare il Medico della prova della responsabilità della Clinica.

La Corte ha accolto la tesi dei ricorrenti statuendo che: “Non rientra invece nell’onere probatorio del chiamato l’onere di individuare precise cause di responsabilità della clinica in virtù delle quali l’azione di regresso non potesse essere, in tutto o in parte, accolta”.

Con l’importante arresto in commento, la Corte di legittimità ha inequivocabilmente chiarito che spetterà alla Clinica, che intende agire in regresso nei confronti del Medico, l’onere di provare l’esclusiva responsabilità del professionista sanitario, per escludere qualsiasi addebito nei propri confronti.

La pronuncia della Suprema Corte si inserisce, a dire il vero, in un solco già tracciato dalla più attenta giurisprudenza di merito, la quale aveva già rimodulato l’onere della prova tra Medico e Struttura Sanitaria, appesantendo quello in capo a quest’ultima: “se la clinica non fosse in grado di provare l’esclusiva responsabilità dell’ausiliario, la ripartizione della responsabilità e del danno dovrà essere presuntivamente considerata al 50%” (Trib. Milano, n. 5923/2019).

L’innovatività della pronuncia va ricercata dunque nella diversa distribuzione dell’onere della prova nei rapporti interni tra Medico e Struttura Sanitaria alleggerendo la posizione del professionista il quale non potrà più essere obbligato a rifondere alla Clinica quanto pagato al danneggiato se non verrà provata, dalla Struttura Sanitaria, la responsabilità esclusiva del professionista stesso.