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La reticenza dell’Assicurato nella valutazione del rischio

Dicembre 2, 2019

L’operatività della polizza non dipende solo dalle condizioni contrattuali.

È infatti fondamentale ponderare con attenzione le dichiarazioni rese in sede di compilazione del modulo di proposta assicurativa e rispondere in modo corretto e completo alle domande contenute nell’apposito formulario predisposto dall’Assicuratore. A tal proposito giova ricordare che le dichiarazioni ivi contenute costituiscono la base di valutazione del rischio assunto dagli assicuratori ed il modulo stesso, intervenuta la stipula del contratto assicurativo, diviene parte integrante di quest’ultimo.

Nell’ambito del contratto di assicurazione, che è per definizione un contratto aleatorio, il rischio diviene un elemento essenziale dello stesso sotto molteplici profili; infatti la sua esistenza o la sua cessazione incidono sulla vicenda contrattuale e la sua conoscenza da parte dell’Assicuratore rappresenta un momento fondamentale per la conclusione del contratto, giacché in base ad essa l’Assicuratore si determinerà o meno a concludere il contratto definendo altresì il relativo premio.

Negli artt. 1892 – 1893 c.c. il legislatore ha infatti posto a carico dell’Assicurato l’onere di rappresentare correttamente il rischio all’Assicuratore con l’effetto che le dichiarazioni inesatte e/o reticenti possono comportare la perdita o la riduzione dell’indennizzo.

La ratio dell’art. 1892 c.c. è pertanto individuata nell’esigenza di porre l’Assicuratore nella condizione di valutare esattamente il rischio e, quindi, di calcolare correttamente il premio. Compete all’Assicuratore stabilire i criteri di classificazione dei rischi secondo la loro natura e la loro gravità così come individuare i rischi eccessivi che non intende assicurare.

Affinché l’Assicuratore, che assume su di sé il rischio dell’operazione, possa valutare la convenienza della stipulazione del contratto, è necessario che il Proponente renda note tutte le circostanze atte a determinare la possibile verificazione del sinistro, in base alla quale viene altresì commisurata l’entità del premio.

Per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la reticenza dell’Assicurato in sede di rappresentazione del rischio, legittima l’Assicuratore ad esperire i rimedi previsti dall’art. 1892 c.c., quando sia accertata la presenza di tre condizioni cumulative:

  • che la rappresentazione del rischio da parte dell’Assicurato sia inesatta o reticente;
  • che la stessa sia stata resa con Dolo o Colpa Grave (cfr. ex plurimi Cass. 17.12.2004, n. 23504; Cass. 10.10.2008, n. 25011);
  • che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’Assicuratore a stipulare il contratto.

La sola reticenza dell’Assicurato che può, pertanto, portare all’annullamento della polizza è quella che, qualora fosse stata conosciuta dall’Assicuratore, avrebbe determinato lo stesso a non stipulare il contratto o a stipularlo a condizioni differenti.

Gli Ermellini hanno altresì confermato che l’assetto probatorio, in relazione al venir meno dell’obbligo di prestazione da parte dell’Assicuratore, non viene alterato dal fatto che un sinistro si verifichi per ragioni diverse rispetto alle circostanze taciute dall’Assicurato in sede di stipula del contratto.

Occorre, invece, la prova di un collegamento oggettivo tra la falsità o reticenza delle dichiarazioni rese dall’Assicurato in sede di stipula e l’alterata percezione del rischio da parte dell’Assicuratore.

Lo scopo delle norme in esame è infatti quello di tutelare l’Assicuratore, che deve essere posto in condizione di avere un quadro preciso della situazione dell’Assicurato, per poter valutare correttamente l’entità del rischio che andrà ad assumere con la stipula della polizza e stabilire un congruo premio.