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Prescrizione del diritto derivante dal contratto di assicurazione della Responsabilità Civile

Ottobre 8, 2019

La prescrizione è l’istituto giuridico in base al quale il mancato esercizio di un diritto, per un determinato arco temporale, determina l’estinzione del diritto stesso (art. 2934 c.c.).

Il termine ordinario di prescrizione è fissato dall’art. 2946 c.c.: “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.  Quindi, se non è previsto un termine più breve o più lungo, si applicherà quello decennale.

Tra le prescrizioni lunghe ultradecennali, si può ricordare quella ventennale in tema di diritti reali su cosa altrui: superficie [art.  952 c.c.], enfiteusi [art. 957 c.c.], usufrutto [art. 978 c.c.], uso [art. 1021 c.c.], abitazione [art. 1022 c.c.], e in tema di ipoteca [art. 2808 c.c.]).

Tra le prescrizioni brevi infradecennali possono ricordarsi quelle in materia di annullamento dei negozi [art. 1442 c.c.]: così in cinque anni si prescrive l’azione di annullamento dell’accettazione espressa per violenza e dolo [art. 482 c.c.]. Altre ipotesi di prescrizione breve sono raccolte nel coacervo degli artt. 2947-2953 c.c.

Proprio in questo ultimo gruppo di norme contenute nel libro IV, titolo V del codice civile, troviamo l’art. 2952, che disciplina in maniera specifica la prescrizione in materia di assicurazione, statuendo, all’uopo, due distinti termini.

In primis troviamo una prescrizione brevissima di un anno: quella relativa al diritto al pagamento delle rate di premio. Il termine di decorrenza coincide con le singole scadenze.

Il secondo comma della citata norma fissa poi un termine prescrizionale di due anni, avente carattere residuale. Esso riguarda, infatti, gli altri diritti derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione.

Che cosa si intenda esattamente per “altri diritti” è questione dibattuta tra dottrina e giurisprudenza. È possibile comunque individuare i diritti assoggettati alla prescrizione di due anni fra quelli strettamente scaturenti dal contratto di Assicurazione, fra i quali, a titolo esemplificativo:

  • il diritto dell’Assicurato:
  1. all’indennizzo ed alle diverse prestazioni pattuite nel contratto (ex. Polizze di tutela legale);
  2. al rimborso delle spese di salvataggio ex art. 1914 c.c.;
  3. ad essere informato in modo chiaro, corretto e trasparente;
  4. agli interessi legali ed al maggior danno ex secondo comma dell’ art. 1224 c.c. in caso di mora dell’Assicuratore;
  • il diritto dell’Assicuratore:
  1. ad una leale e corretta descrizione del rischio;
  2. ad essere avvisato dell’accadimento di un sinistro;
  3. alla collaborazione dell’Assicurato nel prevenire un sinistro e nel contenerne gli effetti pregiudizievoli;
  4. di recuperare l’indennizzo pagato dal terzo responsabile (surrogazione ex art. 1916 c.c.) o da altri Assicuratori del medesimo rischio (rivalsa ex art. 1910 c.c.);

Restano sottoposti al termine di prescrizione ordinario decennale, invece, quei diritti che, pur se in qualunque modo connessi con il contratto di assicurazione, non traggono origine dallo stesso in maniera diretta ed esclusiva.

Per esempio, il diritto dell’Assicuratore alla restituzione dell’indennizzo assicurativo corrisposto sulla base di un titolo inesistente: tale diritto, pur presentando indubbiamente una connessione con il contratto di assicurazione, andrà più correttamente ricondotto nell’ambito della disciplina della ripetizione dell’indebito e pertanto soggiacerà al termine decennale della prescrizione ordinaria (si veda in proposito Cass. 7897/2014).

Parimenti, potremmo escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 2952 c.c.:

  • il diritto del contraente di chiedere l’annullamento del contratto per incapacità o vizio del consenso ex art. 1445 c.c., nonché diritto dell’Assicuratore di agire per l’annullamento del contratto per false dichiarazioni o reticenze dolose dell’Assicurato: come visto sopra, entrambi sono soggetti alla prescrizione brevedi 5 anni (art. 1442 c.c.);
  • il diritto a far valere la nullità del contratto per mancanza del rischio o dell’interesse a contrarre – che è imprescrittibile (art. 1422 c.c.);
  • il diritto dell’Assicuratore di eccepire l’inoperatività della polizza: in questo caso la prescrizione non avrebbe alcun rilievo poiché trattasi di una richiesta di accertamento negativo (Cass. 16582/2005).

L’articolo 2952 c.c. precisa poi in maniera specifica la decorrenza del termine di prescrizione nei casi di assicurazione della responsabilità civile, stabilendo che esso decorre dal giorno in cui “il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione” (art. 2952, terzo comma, c.c.). La Corte di Cassazione, con sentenza numero 4548/2014, ha evidenziato la deroga  apportata  dalla norma in esame all’art. 2935 c.c. – secondo il quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” – ed ha ulteriormente precisato che la richiesta utile per la decorrenza della prescrizione può provenire non solo dall’Assicurato, ma anche dal danneggiato stesso o da un terzo.

Occorre segnalare che il decorso della prescrizione può essere sospeso o interrotto.

In caso di assicurazione della Responsabilità Civile, “la comunicazione all’Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.” (art. 2952, quarto comma, c.c.).

Occorre però distinguere:

  • l’ipotesi in cui il diritto del terzo divenga liquido ed esigibile in base ad un atto stragiudiziale (es. transazione), in tal caso rileva la data dell’atto;
  • ·nel caso di accertamento giudiziale, invece, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere non dalla data della pubblicazione / notifica della sentenza ma da quella del suo passaggio in giudicato.

La prescrizione viene invece interrotta nei seguenti casi:

  • atti compiuti dal titolare del diritto (domanda giudiziale, atti stragiudiziali idonei a costituire in mora il debitore) (art. 2943 c.c.);
  • atti compiuti dal soggetto in favore del quale la prescrizione si compie (riconoscimento del diritto) (art. 2944 c.c.).

Si evidenzia infine che il verificarsi di atti interruttivi durante il periodo di sospensione non avrà, come è naturale che sia, alcun effetto sul decorso della prescrizione.