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Conferma della validità della clausola claims made nei contratti assicurativi della RC Prof.le degli avvocati

Settembre 6, 2019

La terza sezione della Cassazione Civile, con sentenza emessa in data 15 Aprile 2019 (n. 10447), ha confermato la validità della clausola claims made presente in un contratto di assicurazione professionale stipulato da un avvocato.

Nella fattispecie in esame, avente ad oggetto fatti avvenuti nel 2009, un avvocato, nei cui confronti era stata proposta un’azione di danni per responsabilità professionale da parte di una associazione sportiva, aveva chiamato in causa la propria assicurazione professionale per ottenere di essere dalla stessa manlevato in caso di condanna.

La compagnia di assicurazione nel costituirsi in giudizio aveva eccepito la mancata copertura del sinistro rilevando che la copertura assicurativa era prevista per le sole richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di assicurazione (c.d. claims made) e che, nel caso di specie, difettava la prova che la richiesta fosse avvenuta entro il periodo di vigenza della polizza.

Sia in primo, che in secondo grado, la domanda di manleva proposta dal professionista nei confronti della compagnia di assicurazione era stata respinta.

Il Professionista, nel ricorso per Cassazione aveva, dunque, avanzato i seguenti motivi di doglianza:

  1. tardività dell’eccezione di copertura sollevata dalla compagnia di assicurazione, non avendo quest’ultima esplicato nel proprio atto di costituzione i motivi del diniego di copertura, ma solamente riportato “considerazioni fumose e di stile”;
  2. nullità della clausola claims made, non rientrando il contratto con “clausola a richiesta fatta” nella fattispecie tipica prevista dall’art 1917 c.c., essendo, dunque, un contratto atipico soggetto a valutazione di meritevolezza ex art. 1322 c.c.;
  3. mancata valutazione in concreto della possibile natura vessatoria della clausola claims made.

Con riguardo al primo motivo, lo stesso era stato ritenuto inammissibile perché l’eccezione, a parere della Corte, era stata sollevata tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta. La compagnia, peraltro, aveva trascritto il contenuto della clausola “claims made” e non era, dunque, possibile lamentarsi per la fumosità di tale eccezione di polizza.

La Cassazione ha poi ritenuto inammissibile il secondo motivo di doglianza, confermando l’orientamento già fatto proprio dalle Sezioni Unite secondo cui la clausola claims made è valida e “il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917 comma 1 c.c., consentita dall’art 1932 c.c. è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322 comma 2 c.c.”.

Con riguardo al terzo motivo, infine, la Corte ha evidenziato che risulta ormai pacificamente ammesso il principio secondo cui la clausola claims made non abbia un contenuto vessatorio (cfr. Cass., S.U. n. 9140/2016 e Cass., S.U. n. 22437/2018).

Alla luce di tale sentenza, che si insinua nel solco già tracciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, riteniamo che ormai difficilmente si possa parlare di illegittimità e vessatorietà della clausola claims made.

Cogliamo l’occasione per evidenziare che la tesi a favore della legittimità della clausola claims made ha trovato conferma normativa anche a mezzo del decreto ministeriale del 22 settembre 2016 che ha previsto le condizioni essenziali minime delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato.

Il suddetto decreto, oltre a confermare la validità della clausola claims made, all’art. 2 rubricato «Efficacia nel tempo della copertura assicurativa» ha previsto, da un lato, che «l’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza».

Dall’altro lato, ha previsto che «l’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività».