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La responsabilità del Broker

Giugno 14, 2019

La l. 28 novembre 1984, n. 792 identifica il Broker con l’intermediario che “esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione e riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione”.

In tema di responsabilità professionale del Broker occorre osservare che essa risulta integrata nelle ipotesi di violazione dei precisi doveri che la legge pone a suo carico nell’espletamento dell’attività tipica. Detti doveri possono attenere tanto al rapporto con l’istituto di vigilanza di competenza che a quello con le parti con cui egli viene in contatto, in particolare il Contraente e le Compagnie Assicurative.

Per quanto attiene ai doveri verso l’autorità di vigilanza essi sono solitamente qualificati come obblighi di collaborazione e di prestazione. I primi si concretizzano nel comunicare all’ente preposto circostanze ritenute da questo essenziali alla vigilanza, i secondi invece si sostanziano nel pagamento del contributo di vigilanza, nell’obbligo di curare il proprio aggiornamento professionale in misura non inferiore a quella stabilita dall’IVASS e nell’obbligo di versare su un conto corrente separato i premi assicurativi e le somme specificamente dedicate al pagamento di indennizzi.

Gli obblighi verso i Clienti si distinguono invece in obblighi di consiglio e di consulenza. In generale, il Broker è tenuto a fornire al Cliente tutte le informazioni necessarie ad una completa comprensione del contratto tenendo, anche successivamente alla mera fase costitutiva del rapporto, una condotta conforme ai principi di correttezza, di trasparenza e di diligenza prescritti dalla legge. L’inadempimento o il non corretto assolvimento di quest’obbligo configura una responsabilità che la prevalente giurisprudenza qualifica come responsabilità da inadempimento contrattuale.

In particolare, il codice delle assicurazioni private dedica gli artt. 120 e 183 agli obblighi gravanti sugli Intermediari Assicurativi.

L’art 120, in particolare, elenca le informazioni che l’Intermediario Assicurativo deve fornire al Contraente in fase pre-contrattuale ed in caso di successive modifiche di rilevo del contratto assicurativo ovvero di rinnovo dello stesso. La ratio della previsione muove dall’assunto secondo cui fra le parti del contratto di assicurazione (disciplinato in via generale negli artt. 1882 e ss. c.c.) non sussiste lo stesso livello di conoscenza.  In conseguenza di ciò, il legislatore ha approntato una disciplina volta a rimuovere, o quantomeno ridurre, le asimmetrie informative che si manifestano tra le parti in questo specifico settore negoziale. In sostanza occorre che nella fase in contraendo l’Intermediario fornisca una serie di informazioni al fine di consentire al Cliente di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.

L’art. 183 enuclea, invece, le regole di comportamento da tenere in sede di formulazione dell’offerta contrattuale o di esecuzione del contratto già concluso. In particolare, la disposizione citata prevede che nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli Intermediari debbano:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei Contraenti e degli Assicurati;

b) acquisire dai Contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;

c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interessi ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli Assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;

d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei Contraenti e degli Assicurati.

Per altro verso, in tema di doveri verso le Imprese di Assicurazione di cui sia mandatario, la Corte di Cassazione, richiamando i principi giuridici in tema di obbligazioni contrattuali (artt. 1176, 1218 e 1710 c.c) ha più volte affermato che l’obbligo dell’Intermediario Assicurativo è in generale quello di curare al meglio gli interessi del Cliente. Il mandatario, essendo tenuto al compimento con la diligenza del buon padre di famiglia degli atti preparatori e strumentali alla esecuzione del mandato, ha il dovere di informare tempestivamente il mandante anche della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti necessari all’esatto espletamento dell’incarico. Ne discende che gli Intermediari Assicurativi sono civilmente responsabili verso la Compagnia di Assicurazione mandante ogniqualvolta non abbiano adempiuto agli obblighi sottesi all’esecuzione del mandato.

Resta ferma la responsabilità della Compagnia mandante verso i Clienti in buona fede per i danni da questi subiti in conseguenza dell’illecito comportamento del mandatario, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c. A tal proposito è interessante sottolineare che per il giudice di legittimità la responsabilità della Compagnia per il fatto illecito del mandatario ha natura oggettiva e scaturisce dalla mera esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività del mandatario ed il danno.