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Novità giurisprudenziali sull’applicabilità della Legge Gelli-Bianco

Marzo 8, 2019

Il 6 luglio 2018 il Tribunale di Milano ha affermato che al fine dell’applicabilità degli obblighi assicurativi sanciti dalla Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) è necessaria l’emanazione del relativo decreto attuativo. Traendo le mosse dal caso concreto in cui, con procedimento d’urgenza, Assicurazione Milanese S.p.A contestava alla società resistente l’illecito concorrenziale per aver posto in commercio polizze che prevedono retroattività facoltativa, violando così l’obbligo di una retroattività decennale introdotto dalla Legge Gelli, l’ordinanza del 6 luglio 2018 ha posto in evidenza come la genericità della Legge 24/2017 originerebbe alcuni dubbi interpretativi in ragione dei quali, come sostenuto dallo stesso on. Gelli, si rende necessario l’emanazione di un decreto attuativo che indichi i contenuti minimi essenziali delle garanzie, onde evitare che gli obblighi previsti dalla legge restino inapplicabili.

L’ordinanza sottolinea come gli artt. 10 e 12 facciano espresso riferimento alla necessità di emanazione del decreto attuativo. In particolare l’art. 12 sancisce che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell’articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”, e demandando allo stesso il compito di specificare i contenuti minimi essenziali delle garanzie e rendere efficace l’azione diretta del danneggiato (importante novità introdotta dalla Legge 24/2017). Ne consegue il venir meno, almeno nell’immediato, dell’obbligo di retroattività introdotto dall’art.11 della legge in questione; del pari non sarà proponibile l’azione diretta del danneggiato ut supra prevista dall’art. 12. Il Giudicante fa anche riferimento alla pronuncia del Consiglio di Stato sulla Legge Balduzzi, ove lo stesso aveva subordinato alla pubblicazione del decreto attuativo ed al decorrere della relativa vacatio legis l’obbligo di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie, a sostegno della sua conclusione secondo cui “nelle more di un intervento regolamentare, gli obblighi in parola, ivi compreso l’obbligo di retroattività, non possono ritenersi operativi.

È chiaro, riconoscere cogenza agli obblighi assicurativi contenuti in un testo così formulato non creerebbe che incertezze ed andrebbe anzi a limitare la portata della legge. L’auspicio è che sia effettiva ed a breve termine l’emanazione dei decreti attuativi volti e specificare i contenuti ed a rendere omogenea la disciplina, al fine di infondere nuova linfa al diritto vigente, soprattutto nell’ambito assicurativo, ed evitare che queste prescrizioni altamente innovative, seppur ancora migliorabili, restino inapplicate.