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Responsabilità professionale dell’Avvocato: orientamenti giurisprudenziali

Ottobre 8, 2018

L’ordinamento italiano prevede per l’avvocato l’obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.

Non sono rare infatti le azioni di responsabilità promosse nei confronti dei professionisti assicurati, che determinano la denuncia di un sinistro e l’intervento del relativo assicuratore.

In quest’ambito appaiono degne di nota due recenti pronunce (n. 6862/2018, n. 10320/2018) con cui la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla responsabilità professionale dell’avvocato, con particolare riferimento alla prova del nesso eziologico tra l’asserita condotta negligente del professionista ed il danno sofferto dal cliente.

Qualificando l’obbligazione che il legale assume nei confronti del proprio cliente come un’obbligazione di mezzi e non già di risultato, in quanto questi si impegna a svolgere l’incarico per raggiungere il risultato sperato ma non può impegnarsi a conseguire tale risultato, gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire il principio espresso dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui, in punto di diritto, l’affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale (quale l’avvocato), disciplinata dall’art. 2236 c.c., nei confronti del proprio cliente per omissioni o negligente svolgimento dell’attività professionale, implica una valutazione prognostica positiva, non necessariamente la certezza, circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.

In altre parole, la Suprema Corte ha confermato che per potersi affermare la responsabilità dell’avvocato, occorre verificare e provare che, qualora l’avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone.

La mancanza di elementi probatori atti a provare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell’attività del prestatore d’opera, comporta, al contrario, l’esclusione della responsabilità del professionista.

Gli Ermellini hanno altresì statuito l’applicabilità del criterio della valutazione prognostica positiva anche all’accertamento del nesso causale tra l’evento del danno e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa.