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Le conseguenze della responsabilità professionale nelle condotte omissive: danno certo o probabile?

Giugno 28, 2018
professionale

Una tipologia di errore comune ad alcune categorie professionali, gli avvocati su tutti, ma anche i commercialisti, consiste nella mancata o tardiva proposizione di azioni in favore del cliente, tale da determinare il venir meno della possibilità di azionare un diritto o di contrastare una pretesa avversaria e, di conseguenza, un danno potenzialmente risarcibile.

Nella prima tipologia rientrano ad esempio la mancata partecipazione ad un bando pubblico o la perdita di un’agevolazione fiscale / contributiva, nella seconda la tardiva impugnazione di un provvedimento amministrativo sfavorevole o la mancata notifica all’Ufficio di un ricorso tributario.

Tuttavia, rispetto ad altre tipologie di negligenze professionali, le conseguenze delle condotte omissive non sono di immediato apprezzamento o misurabilità. Si finisce difatti con lo sconfinare necessariamente nel campo delle ipotesi, permanendo tuttavia la necessità di dover accertare una causalità sia tra l’omissione professionale e il danno, sia tra il danno e le conseguenze risarcibili. È possibile – e, ancor prima, è richiesta – una “prova certa” in questi casi?

La giurisprudenza offre alcuni criteri guida in proposito e la Corte di Cassazione, in una delle sue pronunce più recenti (n. 25112 del 24.10.2017), ha inteso consolidare ulteriormente un orientamento già tracciato, basato sul criterio del “più probabile che non”.

Un lavoratore licenziato aveva convenuto in giudizio i propri legali, che avevano omesso di riassumere tempestivamente il giudizio di licenziamento illegittimo oggetto di rinvio da parte della Cassazione, facendo così prescrivere il diritto del cliente. Il Tribunale di prime cure, pur accertando la negligenza professionale, aveva ritenuto insufficientemente provato il danno sofferto dal lavoratore. La Corte di Appello aveva tuttavia ribaltato l’esito, condannando i difensori al risarcimento del lavoratore.

La Cassazione, con la sentenza sopraccitata, ha confermato la risarcibilità del danno, riaffermando il criterio della preponderanza dell’evidenza (“più probabile che non”), in virtù del quale nelle condotte omissive non si ritiene necessario il raggiungimento della certezza di un risultato vantaggioso, essendone sufficiente la probabilità. Nel caso di specie, il giudice del giudizio riassunto avrebbe difatti dovuto necessariamente tener conto delle indicazioni del giudice di rinvio, che avrebbero condotto ad un probabile esito favorevole per il lavoratore. La valutazione deve essere condotta in positivo, sulla base degli elementi di prova che il cliente del professionista è tenuto a fornire.

Ricevuta la denuncia di un sinistro derivante da omissione, pertanto, l’Assicuratore non si limiterà ad accertare la negligenza professionale dell’Assicurato, che non può essere considerata, da sola, la causa della perdita di un’utilità per il cliente. L’Assicurato dovrà invece fornire anche tutti quegli elementi di fatto e di diritto che consentano di formulare un giudizio (necessariamente di tipo previsionale, non potendosi accertare in concreto una situazione che non si è verificata) sulla probabilità di conseguimento del risultato vantaggioso nel caso in cui egli avesse svolto diligentemente la propria attività, oltre ad una quantificazione potenziale dell’utilità perduta.