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La Garanzia Postuma nella polizza RC Professionale: di cosa si tratta e come funziona

Giugno 1, 2018
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Con l’entrata in vigore della Legge n. 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), il legislatore ha introdotto l’obbligo per gli Assicuratori di prevedere, all’interno delle condizioni generali delle polizze assicurative per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura.

L’art. 1 – comma 26, modificando l’art. 3 – comma 5 del D.L. 138/2011 (ossia il decreto che ha introdotto l’obbligo per i professionisti di riferire al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza ed il relativo massimale), prevede che nelle condizioni generali delle polizze assicurative venga inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti dovuti alla responsabilità che si è verificata nel periodo di operatività della copertura.

In questo caso, su richiesta del Contraente e ferma restando la libertà contrattuale delle parti, le compagnie assicurative possono proporre al richiedente la rinegoziazione del contratto secondo le nuove condizioni di premio.

In tal modo, il legislatore ha voluto inserire un ulteriore livello di tutela per i clienti dei professionisti ma anche per i professionisti stessi, che altrimenti si sarebbero assunti, interamente a proprio carico, il rischio di dover corrispondere un risarcimento anche a seguito di cessazione della propria attività.

Come è noto, non necessariamente un errore o un’omissione del professionista produce effetti immediati in termini di emergenza del danno di ricezione della richiesta risarcitoria.

Non è raro, infatti, che ciò si verifichi anche a distanza di diversi anni, quando dunque l’Assicurato ha ormai maturato la convinzione di non essere più esposto a tale rischio.   

Ecco che nei casi di cessazione dell’attività professionale durante la durata del contratto assicurativo, ad esempio per morte, invalidità permanente accertata (solitamente superiore ad una percentuale ben definita), o per qualsiasi altro motivo diverso dalla cancellazione o radiazione dall’Albo Professionale, su richiesta scritta e formale del Contraente e/o degli eredi, l’assicurazione può essere estesa ai sinistri notificati all’Assicurato e da questi denunciati agli Assicuratori nei dieci anni successivi alla scadenza dell’assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia /durata del contratto.

In questo caso, gli Assicuratori rilasciano una polizza analoga o un’appendice alla polizza in essere della durata di dieci anni, a fronte del pagamento di un premio addizionale concordato con il Contraente.

Inoltre, con lo stesso meccanismo sono generalmente previste ulteriori estensioni del periodo di copertura per tutti gli altri casi di cessazione, sempre che gli Assicuratori abbiano dato il proprio assenso, a termini e condizioni contrattuali da concordarsi.